Mantenimento del minore e proporzionalità: le spese di viaggio del genitore lontano vanno accertate, non presunte (Cass. 23616/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23616 del 21 luglio 2026 (R.G.N. 23658/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Rosario Caiazzo. Provvedimento con dati oscurati ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Nel quantificare il contributo al mantenimento del figlio minore dovuto dal genitore non collocatario opera il principio di proporzionalità, che impone la valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario per esercitare il diritto di visita integrano l’assegno, ma il giudice deve accertarne quantum e frequenza e non può, in base ad esse, comprimere il diritto del minore a un mantenimento adeguato; va inoltre accertato lo specifico reddito del genitore obbligato, non essendo sufficiente un’autodichiarazione priva di valore legale.
Il fatto
In primo grado il Tribunale disponeva l’affido esclusivo del figlio minore alla madre, poneva a carico del padre — residente all’estero — un assegno di mantenimento di 1.110 euro mensili e ne regolava il diritto di visita. In appello la madre chiedeva che le visite si svolgessero esclusivamente in Italia, in ragione delle gravi condizioni di salute del minore accertate dopo il primo grado, e che l’assegno fosse elevato a 1.500 euro; il padre chiedeva invece di trascorrere metà anno con il figlio all’estero e la riduzione dell’assegno a 600 euro. La Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello della madre — limitando le visite al territorio italiano per garantire la continuità delle terapie e del riferimento materno — ma confermava l’assegno, ritenendo di bilanciare la maggiore capacità economica del padre con le ingenti spese di viaggio da lui sostenute. La madre ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
La Corte respinge la prima parte del primo motivo: non vi è stata omessa pronuncia sull’affido “super esclusivo”, frutto di un mero errore materiale nell’esposizione dei fatti; la relativa richiesta era stata implicitamente rigettata, ritenendosi sufficiente l’affido esclusivo con poteri ampliati (sui confini tra omessa pronuncia e vizio di motivazione, Cass. n. 27551/2024 e n. 12131/2023).
È invece fondata la censura sul contributo di mantenimento. Pur senza incorrere in motivazione apparente (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), la Corte d’appello ha violato il principio di proporzionalità (Cass. n. 4145/2023 e n. 32466/2023), che richiede la valutazione comparata dei redditi dei genitori, delle esigenze del figlio e del tenore di vita goduto: ha omesso di accertare lo specifico reddito e l’attività lavorativa del padre, il quale aveva prodotto una mera autodichiarazione priva di valore legale. Quanto alle spese di viaggio, esse — inerendo al diritto di visita — rientrano tra gli esborsi che integrano l’assegno (Cass. n. 379/2021, n. 1562/2020, n. 9372/2012, n. 28483/2022), ma vanno accertate nel quantum e nella frequenza e non possono comprimere il diritto del minore a un mantenimento adeguato adducendo la libera scelta del padre di risiedere lontano. È infine mancata la corretta considerazione delle gravi condizioni di salute del minore, che comportano spese rilevanti aggiuntive. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La misura del mantenimento resta ancorata ai parametri dell’art. 337-ter c.c.: redditi comparati, esigenze effettive del figlio, tenore di vita. Il giudice non può fondare la quantificazione su un’autodichiarazione reddituale priva di valore legale, ma deve accertare il reddito effettivo dell’obbligato. Le spese che il genitore non collocatario sostiene per il diritto di visita rilevano solo se concretamente accertate nel loro ammontare e nella loro cadenza, e non possono tradursi in una riduzione indiretta del diritto del minore. Quando il figlio presenta esigenze di cura straordinarie, la proporzionalità impone di considerarle tra le voci che elevano il contributo.
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