Accertamento della paternità: l’azione e imprescrittibile per il figlio e non e soggetta a Verwirkung ne ad abuso del diritto (Cass. 23921/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 23921/2026, pubblicata il 23 luglio 2026 (R.G.N. 20081/2025) – pubblica udienza del 25 giugno 2026, Presidente Alberto Giusti, Relatore Laura Tricomi. Oscuramento disposto: generalità omesse ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

L’azione di accertamento giudiziale della paternità e, per scelta del legislatore, imprescrittibile per il figlio (art. 270, primo comma, c.c.). L’istituto della cosiddetta Verwirkung – ritardo sleale nell’esercizio del diritto idoneo a generare un affidamento della controparte – non e ad essa applicabile, perché presuppone un diritto già esistente e non esercitato, mentre nell’accertamento della filiazione lo status non sussiste ancora e si agisce per conseguirne il riconoscimento. I riflessi patrimoniali e successori discendenti dall’accertamento dello status si collocano su un piano ulteriore e distinto rispetto all’oggetto del giudizio e non integrano abuso del diritto, trattandosi di azione preordinata alla tutela dell’identita personale, nella sua dimensione biologica e relazionale, di rango costituzionale.

Il fatto

Una persona, appresa in età adulta la propria situazione di filiazione e ottenuta la sentenza che accertava la non veridicità del rapporto con il genitore anagrafico, proponeva azione di accertamento giudiziale della paternità nei confronti del presunto padre biologico. Nel giudizio di merito la CTU immuno-ematologica non veniva espletata per il rifiuto ingiustificato del convenuto, condotta valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. La Corte d’appello di Roma confermava l’accertamento della paternità e l’autorizzazione ad assumere il cognome paterno. Il soccombente ricorreva per cassazione con due motivi: il primo invocava la Verwirkung e l’abuso del diritto per finalità ereditarie; il secondo prospettava questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost., per la mancata previsione di un termine decadenziale.

La motivazione

Entrambi i motivi sono disattesi. Il primo e inammissibile: l’azione di accertamento della paternità e imprescrittibile per il figlio, sicché la Verwirkung – che presuppone un diritto già sorto e non esercitato – non e configurabile quando si agisce per conseguire il riconoscimento di uno status non ancora accertato; peraltro, l’attrice si era attivata subito dopo aver appreso le vicende legate alla propria nascita. Il richiamo all’abuso del diritto (nozione ricostruita alla luce di Cass. n. 26541/2021) e questione nuova e comunque non pertinente: le motivazioni economiche o le aspettative ereditarie sottese all’azione non ne alterano la funzione tipica, essendo l’azione preordinata alla tutela dell’identita personale; i riflessi successori restano su un piano distinto (in tema, Cass. n. 8519/2025). Il secondo motivo e manifestamente infondato, in continuità con Cass. n. 24292/2016 e con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 272/2017): la verita biologica e componente essenziale dell’identita personale e la scelta di imprescrittibilita, espressione del principio di responsabilità nella procreazione, non può essere sacrificata da un bilanciamento con interessi di rango inferiore, spettando solo al legislatore l’eventuale introduzione di un termine.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce, con nettezza, l’imprescrittibilita dell’azione di accertamento della paternità per il figlio e la sua sottrazione a meccanismi come la Verwirkung. Il ritardo, anche notevole, nell’esercizio dell’azione non preclude la tutela ne integra abuso del diritto, perché lo status non e un diritto disponibile già maturato ma il presupposto stesso dell’azione, funzionale alla tutela dell’identita personale di rango costituzionale. Le finalità patrimoniali o successorie eventualmente perseguite restano irrilevanti sul piano dell’ammissibilità: gli effetti ereditari si collocano su un piano distinto e, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata, il ritardo non equivale a rinuncia ai diritti successori derivanti dallo status, pur con i limiti relativi agli acquisti legittimi dei terzi nelle more. Sul fronte probatorio, resta centrale il rilievo del rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli accertamenti ematologici, valutabile ex art. 116 c.p.c. come argomento di prova a favore della domanda.

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