Continuazione in executio: indici e insindacabilità dell’accertamento (Cass. pen. Sez. IV n. 23971 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale. Il riconoscimento necessita, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata, senza vizi logici né travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato con due sentenze, propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle due pronunce. Il giudice dell’esecuzione rigetta la richiesta. Avverso tale ordinanza l’interessato propone ricorso per cassazione, deducendo la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza del 22 gennaio 2026 del Tribunale di Taranto, che ha escluso la riconducibilità dei reati a un unico disegno criminoso. La questione approda così davanti alla Cassazione, chiamata a verificare la correttezza della motivazione del giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di disegno criminoso elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Richiama il principio per cui l’identità del disegno postula che l’agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte, e non si confonde con la generale propensione alla devianza, che si concretizza di volta in volta secondo occasioni e opportunità esistenziali (Sez. I n. 15955 del 2016, Sez. II n. 10033 del 2022).
Sul piano processuale, il Collegio ricorda che il riconoscimento della continuazione esige, anche in sede esecutiva, una approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. È altresì necessario che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo (Sez. Un. n. 28659 del 2017).
La Corte precisa poi che rilevano l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, senza che sia necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche in presenza di alcuni soltanto, purché significativi (Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008, Sez. II n. 10539 del 2023).
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso la continuazione in ragione della diversa oggettività giuridica delle norme violate e della diversità delle circostanze dei singoli episodi, sintomatica dell’estraneità dei reati di una sentenza rispetto all’associazione per delinquere dell’altra. Ha valorizzato anche la diversità dei correi, idonea a privare di rilievo la vicinanza temporale e territoriale dei fatti.
Di fronte a tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure essenzialmente confutative, inidonee a cogliere effettive fratture motivazionali, risolvendosi nella sollecitazione di una rinnovata valutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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