Conversione in appello del ricorso per saltum contro liberazione negata (Cass. pen. Sez. 4 n. 12332 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca, modifica o estinzione di una misura cautelare è impugnabile esclusivamente con il rimedio dell’appello previsto dall’art. 310 cod. proc. pen., non essendo ammesso il ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., che può essere proposto solo avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e per violazione di legge. A norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in presenza di una chiara volontà di impugnazione, il mezzo erroneamente qualificato dalla parte deve essere convertito in quello corretto, con trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 2023 per un reato in materia di stupefacenti, aveva chiesto alla Corte di appello la propria immediata liberazione per sopravvenuta carenza del titolo custodiale, sostenendo che l’annullamento senza rinvio disposto dalla Corte di cassazione della sentenza di condanna avesse determinato la caducazione del titolo esecutivo.
La Corte di appello aveva rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge processuale e convenzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per saltum avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione, qualificabile come istanza di revoca o estinzione della misura cautelare.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha enunciato il principio per cui avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari è esperibile esclusivamente l’appello disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso immediato per cassazione è invece ammesso solo contro le ordinanze che applicano una misura coercitiva e nei soli casi di violazione di legge.
In applicazione del principio di conversione dell’impugnazione, la Corte ha rilevato che la chiara volontà della parte di sottoporre a controllo la legittimità del provvedimento non poteva essere vanificata dall’erronea qualificazione del mezzo. Ha pertanto disposto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali