Inammissibile il ricorso: recidiva reiterata specifica esclude la particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 23970 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica. Il diniego della causa di non punibilità è congruamente motivato quando il giudice di merito nega la particolare tenuità valorizzando le risultanze del casellario giudiziale, il profilo personologico del soggetto destinatario della misura di prevenzione e la chiara frustrazione delle finalità preventive della condotta. La violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, anche se di natura meramente formale, non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La prescrizione imponeva, tra l’altro, di non allontanarsi senza autorizzazione dalla propria abitazione tra le ore 20,00 e le ore 7,00. Il soggetto non si trovava a casa alle ore 20,30 del 14 aprile 2022 e vi faceva rientro solo alle ore 23,00.
Tratto a giudizio e condannato, proponeva appello avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Con l’unico motivo di ricorso lamentava che la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto fosse stata disattesa nonostante la natura meramente formale della violazione commessa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Il diniego della causa di non punibilità è stato giustificato con ampia e congrua motivazione, che ha fatto riferimento alle risultanze del casellario giudiziale, al profilo personologico del soggetto — destinatario dell’applicazione della misura di prevenzione in quanto socialmente pericoloso — e alla chiara frustrazione delle finalità preventive della misura, della cui violazione sono state ampiamente descritte le modalità.
La Corte richiama il principio secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica» (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 – 01).
Nel caso concreto è stata ritenuta proprio la recidiva reiterata specifica. Rispetto a tale statuizione l’imputato non ha proposto ricorso, con la conseguenza che il dato della recidiva è divenuto definitivo e preclude l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Su queste basi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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