Obbligo di motivazione su concorso morale e attualità del pericolo (Cass. pen. Sez. VI n. 24244 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme atipiche non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria e di precisarne la forma concreta, non potendosi confondere l’atipicità della condotta con l’indifferenza probatoria circa le sue modalità. Ai fini della corruzione propria, è necessaria la prova del patto corruttivo, non bastando il conflitto di interessi né la sola dazione di denaro, occorrendo dimostrare che il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio sia stato la causa della prestazione dell’utilità. Quanto alle esigenze cautelari, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede una valutazione prognostica tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, dovendo il giudice chiarire se il decorso del tempo abbia attenuato le esigenze, imponendo eventualmente una misura meno afflittiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11 marzo 2026, ha rigettato la richiesta di riesame confermando il provvedimento del GIP che aveva applicato al ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, contestato in relazione all’approvazione di un piano particolareggiato deliberato dal Comune di Cisterna di Latina.

Secondo l’ipotesi di accusa, alcuni funzionari comunali, un consigliere comunale e il ricorrente, titolare di uno studio di architettura e privo di cariche pubbliche, avrebbero ricevuto denaro da un imprenditore in cambio dell’adozione del provvedimento amministrativo. La difesa ha proposto ricorso, articolando tre motivi: vizi della motivazione sui gravi indizi, errata applicazione dell’art. 319 cod. pen. e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e, richiamando le Sezioni Unite n. 45276 del 30/10/2003, rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata è confusa e carente nella selezione degli elementi indiziari. Non è chiaro il ruolo del ricorrente, privo di cariche pubbliche ma ritenuto corrotto, e tale lacuna non può essere colmata dall’apodittico riferimento alla disciplina del concorso di persone. L’atipicità della condotta concorsuale non elide l’obbligo di provare la reale partecipazione e la sua forma concreta.

Quanto alla seconda censura, il Collegio ribadisce che il reato di corruzione presuppone un rapporto sinallagmatico tra compimento dell’atto e promessa o ricezione dell’utilità. La prova non può esaurirsi nel conflitto di interessi né nella mera dazione di denaro, specialmente quando questa risulti contabilizzata: è necessaria la dimostrazione del pactum sceleris, ossia che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia stato la causa della prestazione. Anche i benefici leciti possono costituire il prezzo della corruzione, ma occorre dimostrarne l’inserimento in una relazione sinallagmatica illecita.

Sul terzo motivo, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha limitato l’analisi alle condotte del 2022, omettendo di verificare se le esigenze cautelari permangano concrete e attuali a fronte del tempo trascorso e se questo non imponga una misura meno afflittiva. Il Collegio richiama la Sez. 6, n. 40170 del 21/09/2022 e la Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, evidenziando che l’attualità del pericolo non è l’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta.

La misura dell’obbligo di presentazione, inoltre, è strutturalmente inidonea a tutelare le esigenze cautelari e contraddittoria con esse, perché radica ulteriormente il ricorrente nel contesto locale. Poiché il giudizio rescissorio non potrebbe colmare la definitiva carenza dei requisiti di attualità e concretezza, la Corte dispone l’annullamento senza rinvio, ordinando la cessazione della misura in esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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