Notifica del rinvio al solo difensore d’ufficio e nullità non sanata (Cass. pen. Sez. II n. 24245 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della disciplina processuale dell’epoca pandemica, il rinvio fuori udienza comunicato o notificato al solo difensore d’ufficio, e non anche all’imputato, non produce alcun effetto sanante ai sensi degli artt. 182, comma 2, ultima parte, e 180 cod. proc. pen. L’omessa eccezione non vale a sanare la nullità, perché manca in radice il presupposto della conoscenza del rinvio. Il difensore di ufficio, privo di rapporto fiduciario con l’assistito, non è in condizione di sapere se questi abbia ricevuto la notificazione e non è titolare di un onere di attivazione. L’onere di tempestiva verifica della corretta esecuzione dell’obbligo di comunicazione ricade sull’Autorità che ha disposto il rinvio, senza traslazione in capo a chi non è in grado di conoscere la necessità di eccepire. La nullità che ne deriva è insanabile e travolge, per invalidità derivata, anche la sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10/10/2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma del 06/02/2025 per il reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen., contestato per essersi procurato un ingiusto profitto mediante l’alterazione di un sistema informatico.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: la Corte territoriale aveva riconosciuto la nullità conseguente alla mancata notificazione personale del provvedimento di rinvio dell’udienza preliminare, ma l’aveva ritenuta sanata perché di carattere generale a regime intermedio e non tempestivamente eccepita. Il secondo e il terzo motivo riguardano la mancanza di motivazione e il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento dei successivi, per la natura pregiudiziale della questione in rito. Il punto centrale è la qualificazione della nullità: la Corte di merito l’aveva considerata di ordine generale a regime intermedio, quindi sanatasi per mancata eccezione in base agli artt. 180, comma 2, e 182, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., richiamando la Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021.

La Corte richiama la recente Sez. 2, n. 21817 del 28/05/2025, Loffredo, che ha escluso qualsiasi effetto sanante dell’omessa eccezione quando, nella disciplina pandemica, il rinvio fuori udienza sia stato notificato o comunicato al solo difensore di ufficio e non all’imputato. Il ragionamento muove dal presupposto che la notificazione al difensore consenta una potenziale conoscenza effettiva dell’atto solo in ragione del rapporto fiduciario. La giurisprudenza sul decreto di citazione notificato presso lo studio del difensore anziché presso il domicilio eletto conferma la qualificazione come nullità generale a regime intermedio, ma presuppone la notifica al difensore di fiducia (sul punto Sez. Un. n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, e le conformi Sez. 5 n. 27546 del 03/04/2023, Sez. 2 n. 50389 del 27/09/2019, Sez. 4 n. 40066 del 17/09/2015, Sez. 6 n. 1742 del 22/10/2013, Sez. 2 n. 35345 del 12/05/2010).

Quando il rapporto fiduciario manchi, perché la difesa è stata assunta in ragione di un obbligo giuridico, non può parlarsi né di inerzia né di omissione. L’imputato non può essere considerato inerte se ignora il rinvio per non aver ricevuto alcuna comunicazione. Il difensore, pur a conoscenza del rinvio via pec, non è in grado di sapere se l’assistito lo abbia ricevuto.

Nel caso concreto la stessa Corte d’appello aveva accertato che il ricorrente era assistito da difensore d’ufficio, aveva eletto domicilio presso la propria residenza, ove erano stati notificati l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, inizialmente fissata al 16/04/2020 e rinviata d’ufficio al 03/12/2020 ex art. 83, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, con notifica del rinvio al solo difensore d’ufficio e mai effettuata nei confronti dell’imputato.

La Corte territoriale avrebbe dovuto dare notizia della nuova data di udienza anche all’imputato per assicurarne l’intervento, attesa la precedente notifica a mani presso il domicilio eletto. Il legislatore della normativa pandemica, nel bilanciamento tra garanzie difensive e tutela della salute, ha previsto la comunicazione al solo difensore quando si tratti di difensore di fiducia, mantenendo le modalità ordinarie in caso di difensore nominato d’ufficio. L’onere di tempestiva verifica dell’osservanza dell’obbligo di comunicazione ricade sull’Autorità che ha disposto il rinvio. Ne consegue l’annullamento di entrambe le sentenze, in presenza di evidente nullità derivata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 640-ter c.p.

Tutte le 49 sentenze sull'art. 640-ter c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *