Pene sostitutive e prognosi negativa: i precedenti penali non bastano (Cass. pen. Sez. 4 n. 16368 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione ostativa alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria è regolata dall’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, che impone al giudice una prognosi sulla pericolosità qualificata del condannato e sul concreto pericolo di inadempimento delle prescrizioni. Tale giudizio non può esaurirsi nella sola valutazione dei precedenti penali, perché il novellato art. 58, richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen., impone di verificare quale pena sia più idonea alla rieducazione. I precedenti possono essere valorizzati solo come argomento della prognosi negativa, non come automatico motivo di rigetto.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con sentenza del 16 gennaio 2025, aveva condannato l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, avendo questi illecitamente detenuto sostanza stupefacente e ceduto a terzi dosi per un corrispettivo di euro 60,00. In parziale riforma, la Corte di appello di Cagliari aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.334,00 di multa.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. Il difensore censurava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, motivato dalla Corte territoriale con il richiamo alla biografia criminale del ricorrente e alla sua inaffidabilità per avere commesso i fatti mentre era sottoposto a misura custodiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la censura era manifestamente infondata. Ha ricordato che la condizione ostativa alla sostituzione è espressamente prevista dall’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, il quale impedisce la sostituzione quando la pena detentiva non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati o quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
La Suprema Corte ha chiarito che il giudice, nel decidere se applicare una pena sostitutiva, deve effettuare una prognosi che tenga conto dei precedenti penali, ma solo nella prospettiva dell’efficacia rieducativa della pena e della possibilità di prevenire la recidiva. Il rinvio all’art. 133 cod. pen. operato dall’art. 58 novellato dal d.lgs. n. 150/2022 non consente di trasformare i precedenti in un ostacolo automatico alla sostituzione.
La Corte ha precisato che, sebbene l’art. 59 legge n. 689/1981 annoveri tra le condizioni ostative solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, il giudice può legittimamente trarre argomenti dalla natura, dal numero e dall’epoca dei precedenti per fondare la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni.
Nel caso di specie, la decisione impugnata non si era limitata a richiamare i precedenti, ma aveva congruamente valorizzato l’inaffidabilità dell’imputato, sottolineando che i fatti erano stati commessi mentre era sottoposto a misura custodiale per reati analoghi. Un siffatto ragionamento non è illogico e soddisfa l’obbligo motivazionale, perché evidenzia una concreta inclinazione a delinquere che rende inaffidabile la prognosi di adempimento delle prescrizioni.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, apparendo evidente la colpa nella proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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