Ravvedimento del collaboratore di giustizia e gradualità delle misure premiali (Cass. pen. Sez. I n. 25127 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito del ravvedimento è richiesto anche ai fini della concessione dei benefici penitenziari al collaboratore di giustizia, ivi compresa la detenzione domiciliare ex art. 16-novies, comma 4, d.l. n. 8/1991, conv. con legge n. 82 del 1991. La sua sussistenza non può essere presunta né desunta dalla sola avvenuta collaborazione e dall’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, richiedendo ulteriori e specifici elementi dimostrativi, accertabili anche in termini di ragionevole probabilità. La valutazione del ravvedimento può essere differenziata in relazione al beneficio richiesto, potendosi pretendere, per la misura che comporta la stabile fuoriuscita dal circuito penitenziario, non solo l’allontanamento certo e irreversibile da contesti criminali, ma anche una volontà di riscatto morale e una convinta adesione ai valori della convivenza sociale.

Il Fatto

Un detenuto, condannato ad anni trenta di reclusione per omicidio e detenzione di armi aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, presentava istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 16-novies d.l. n. 8/1991. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 12 febbraio 2026, respingeva l’istanza. Il giudice distrettuale prendeva atto del parere favorevole della DNA, ma rilevava la brevità degli esperimenti premiali — in corso da un anno e cinque mesi — e soprattutto l’assenza di ravvedimento, emergendo dalle relazioni una revisione critica rivolta ai soli disagi arrecati alla propria famiglia e non al dolore cagionato alla vittima dell’omicidio e ai suoi congiunti.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto con requisitoria scritta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il Collegio rileva che il Tribunale non aveva dichiarato l’istanza inammissibile perché meramente reiterativa, ma l’aveva esaminata nel merito alla luce degli elementi sopravvenuti, conformandosi ai principi già affermati da Sez. I n. 8336 del 13.02.2025. Le ragioni del rigetto risultano pertanto autonome e distinte rispetto a quelle poste a base del diniego della precedente istanza.

Il Tribunale, in particolare, ha dato atto della sopravvenuta concessione di ulteriori permessi premio, in ordine ai cui esiti non sono emerse criticità, e ha ritenuto soddisfatto il criterio di gradualità del trattamento premiale. Ciò che continua a difettare è invece il ravvedimento, essendo il percorso premiale iniziato da appena un anno e cinque mesi.

Sul secondo e terzo motivo, esaminati unitariamente, la Corte conferma il principio secondo cui il ravvedimento è richiesto anche per il collaboratore di giustizia e non può essere presunto o desunto dalla sola collaborazione e dall’assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata, ma esige ulteriori e specifici elementi dimostrativi, accertabili anche in termini di ragionevole probabilità, come già affermato da Sez. I n. 1115 del 27.10.2009.

Il Collegio richiama inoltre Sez. I n. 17831 del 20.04.2021, secondo cui l’inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non è ostativo alla concessione del beneficio, pur restando legittima la valutazione negativa della mancata dimostrazione di un sincero pentimento per il dolore arrecato alle vittime e di un’astratta volontà di rimediare al danno. L’ordinanza impugnata ha motivato in modo logico, evidenziando che neppure l’ultimo aggiornamento della relazione di sintesi, del 31 gennaio 2026, estende la revisione critica agli effetti del passato criminale sulle vittime.

Non può infine attribuirsi rilievo allo scritto difensivo depositato in prossimità dell’udienza e trasmesso alle parti civili nell’aprile 2026: il sindacato di legittimità è limitato ai vizi intrinseci al provvedimento impugnato, senza possibilità di attingere a elementi esterni e sopravvenuti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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