Ne bis in idem per associazione mafiosa richiede identità naturalistica (Cass. pen. Sez. I n. 14440 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem di cui agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. opera solo in presenza del medesimo fatto, inteso in senso naturale e storico, che richiede la completa identità di condizioni di tempo, luogo e persona, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita nei diversi procedimenti. La partecipazione a un sodalizio di tipo mafioso, costituitosi e sviluppatosi in un contesto temporale successivo al giudicato assolutorio per un diverso reato associativo, temporalmente circoscritto, integra un fatto diverso non coperto dal giudicato. Spetta al giudice dell’esecuzione verificare la sussistenza dell’identità naturalistica del fatto, con un accertamento che non può limitarsi alla mera coincidenza della sfera operativa e degli affiliati, ma deve considerare l’intera materialità delle condotte.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso la Corte d’appello di Napoli rigettava la richiesta di declaratoria di ne bis in idem avanzata nell’interesse di un soggetto, condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso dalla fine degli anni ’80 fino al novembre 2016. La difesa deduceva che un precedente giudicato assolutorio, risalente al 1993, per un reato associativo finalizzato a estorsioni, commesso non oltre l’ottobre 1987, sarebbe stato travolto dal nuovo giudizio per la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, insistendo per la rideterminazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la correttezza del percorso logico-argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione, il quale aveva escluso l’operatività del divieto di bis in idem.
Il Collegio ha rilevato che i fatti oggetto della condanna per associazione mafiosa sono storicamente e naturalisticamente distinti da quelli per i quali era intervenuta l’assoluzione. In particolare, dalla motivazione della sentenza di merito emerge che la costituzione del clan camorristico è stata collocata temporalmente non prima della fine del 1988, mentre le condotte associate contestate in precedenza erano circoscritte “non oltre il mese di ottobre 1987”.
La Corte ha sottolineato come la nuova contestazione non ricomprenda il segmento temporale antecedente all’ottobre 1987 e che i fatti più recenti, oltre a legittimare un nuovo procedimento, connotano diversamente la partecipazione dell’imputato all’associazione, trattandosi di condotte maturate in un diverso contesto spazio-temporale e prive di coincidenza dal punto di vista naturalistico con quelle precedenti.
Ha infine giudicato le doglianze difensive generiche e aspecifiche, in quanto non opponevano elementi decisivi in grado di scardinare il percorso motivazionale, limitandosi a contestare la valutazione del giudice di merito sulla base di una presunta confusione tra la posizione di soggetti diversi, senza considerare che l’identità del fatto richiede la completa coincidenza di condizioni di tempo, luogo e persona. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.