Continuazione e tossicodipendenza non bastano senza allegazioni specifiche (Cass. pen. Sez. I n. 25304 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. presuppone la prova di una rappresentazione unitaria delle condotte criminose, almeno nelle loro linee essenziali, sussistente sin dal momento ideativo. Non integra il medesimo disegno criminoso la mera ricaduta nel reato o l’abitualità a delinquere. Lo stato di tossicodipendenza, richiamato dall’art. 671 cod. proc. pen., opera esclusivamente sul piano probatorio quale possibile indice di ideazione comune e non determina l’automatico riconoscimento del vincolo. Grava sul condannato l’onere di allegazione di elementi specifici e concreti; a fronte di un consistente intervallo temporale tra i fatti e dell’assenza di altri indici sintomatici, il giudice dell’esecuzione può legittimamente rigettare l’istanza, anche in relazione a una richiesta subordinata di riconoscimento parziale rimasta priva di specificazione.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo di riconoscere la disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di quattro sentenze di condanna, pronunciate tra il 2016 e il 2023, per reati contro il patrimonio, alcune delle quali con la circostanza aggravante dell’art. 625 n. 2 cod. pen. e una con il riferimento alla legge n. 110/1975. A sostegno depositava un certificato attestante lo stato di tossicodipendenza, accertato anche dal SerD.
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, escludendo la sussistenza di un unico e originario disegno criminoso in ragione dell’ampio arco temporale di circa nove anni, della diversità delle vittime e delle differenti modalità delle condotte. Né riteneva sufficiente lo stato di tossicodipendenza, non essendo stata allegata alcuna ulteriore specificazione degli indici sintomatici. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione della richiesta subordinata di continuazione parziale e il vizio di motivazione in ordine al certificato del SerD.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso e ricostruisce i presupposti applicativi dell’istituto. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo in presenza di una programmazione unitaria delle condotte, sussistente sin dal momento ideativo; la sola omogeneità del bene giuridico leso o la tendenza abituale al reato non sono sufficienti.
Quanto al primo motivo, la difesa lamentava l’omessa valutazione della richiesta subordinata di riconoscimento parziale del vincolo tra i fatti commessi nella medesima area geografica. La Corte rileva che la richiesta era meramente indicata nella sola parte finale dell’istanza, senza alcun elemento specifico a sostegno. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento all’identità dei titoli di reato, in quanto tali indici rivelano piuttosto un’abitualità criminosa. A fronte di una motivazione coerente e adeguata sul rigetto relativo a tutti i reati, il giudice dell’esecuzione non era tenuto a una specifica risposta sulla domanda subordinata, risultata generica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., il giudice deve individuare, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle violazioni, gli elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso. Tra gli indici rivelatori la giurisprudenza indica la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo, potendo valorizzarne anche solo alcuni, purché significativi. Il consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo è di regola indicatore logico di ideazioni autonome, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice della attuazione frazionata di un fine specifico.
La Corte affronta poi il rilievo della tossicodipendenza. Il riferimento contenuto nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica i caratteri dell’istituto, il cui presupposto resta quello dell’art. 81 cod. pen., ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, quale fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune. Ne deriva che, qualora gli altri indicatori, come il lasso temporale, esprimano una manifesta valenza contraria, il dato della tossicodipendenza non può di per sé consentire l’applicazione della norma di favore, né la diminuente è automatica per il solo stato accertato.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato tali principi e adeguatamente motivato il rigetto, ritenendo ininfluente lo stato di tossicodipendenza in ragione del lungo arco temporale dei reati e dell’assenza di altri indici. La censura, formulata in termini generici, è quindi infondata; il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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