Reato continuato escluso se manca l’unitarietà del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 25305 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice di merito deve accertare l’unicità del disegno criminoso attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle violazioni giudicate. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo dell’unità di ideazione che caratterizza l’istituto. L’elemento teleologico richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non può coincidere con un finalismo generico, quale l’obiettivo di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine. Un consistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice della frazionata attuazione di un fine specifico, è indicatore logico di autonome ideazioni criminose. Quanto alla graduazione della pena, in caso di aumenti contenuti il giudice può adempiere all’obbligo motivazionale anche in forma sintetica, mediante richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto solo in parte l’istanza con cui l’interessato chiedeva di applicare la disciplina della continuazione ai fatti oggetto di due sentenze di condanna divenute irrevocabili. Il giudice ha riconosciuto il vincolo solo per i reati indicati ai numeri 9 e 10 dell’istanza, caratterizzati da identità di modalità e luoghi e da stretta contiguità temporale, rideterminando la pena in anni quattro e mesi due di reclusione ed euro milleduecento di multa. Ha invece escluso il medesimo disegno criminoso per i fatti di cui ai numeri da 1 a 8, commessi a notevole distanza di tempo, in luoghi diversi e taluni in concorso con persone diverse.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché l’illogicità della motivazione sulla quantificazione dell’aumento di pena. Il ricorso è stato dichiarato infondato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i criteri di accertamento del reato continuato. Il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale si giustifica solo in presenza di una rappresentazione unitaria delle diverse condotte, almeno nelle linee essenziali, già presente al momento ideativo. Occorre cioè escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcuni indici rivelatori della preordinazione unitaria: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 e la Sez. V n. 1766 del 2015.
Il passaggio decisivo riguarda la nozione di fine unitario. L’elemento teleologico non può ridursi a un finalismo generico, come l’obiettivo di trarre profitti illeciti da una tendenziale dedizione al crimine. Diversamente opinando si contraddirebbe la natura dell’istituto quale norma di favore, volta a mitigare il rigore del cumulo materiale verso chi abbia mostrato una ridotta capacità criminale. La definizione di dettaglio, del resto, non è richiesta: basta una programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, purché i reati siano previsti almeno in linea generale come mezzo per conseguirlo.
Ne segue che un consistente intervallo temporale tra un episodio e il successivo è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazioni autonome. Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha valorizzato l’arco temporale 2016-2021, la distanza considerevole tra ciascun fatto e quello seguente e la diversa identità dei concorrenti. La motivazione dà così conto dell’assenza di elementi significativi del disegno unitario e qualifica piuttosto i fatti come espressione di uno stile di vita.
Infondato anche il secondo motivo. Il riferimento ai criteri dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e l’entità contenuta dell’aumento applicato rendono la motivazione adeguata, alla luce del principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti contenuti, può motivare anche sinteticamente (Sez. V n. 34379 del 2025). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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