Desistenza volontaria e recesso attivo nel tentativo di induzione indebita (Cass. pen. Sez. 6 n. 5117 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La desistenza volontaria di cui all’art. 56, terzo comma, cod. pen. presuppone un tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale idoneo a produrre l’evento. In tal caso, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che vale a scongiurare l’evento, può operare esclusivamente la diminuente del recesso attivo di cui al quarto comma dell’art. 56 cod. pen. In tema di induzione indebita, che non integra un reato bilaterale, il delitto si configura in forma tentata quando l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente, atteso che le condotte dell’inducente e dell’indotto si perfezionano autonomamente e in tempi diversi.
Il Fatto
L’imputato, pubblico ufficiale, era stato condannato in primo grado per il reato di tentata concussione, riqualificato in appello, in sede di rinvio, come tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. La Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, avendo l’imputato dichiarato di rinunciare alla prescrizione, nessun rilievo poteva attribuirsi al decorso dei termini massimi di prescrizione del reato ascritto. Nel merito, il primo motivo di ricorso, incentrato sull’assenza dell’elemento soggettivo e sulla volontà del solo allontanamento della persona offesa, è stato dichiarato inammissibile in quanto costituito da mere censure di merito, non confrontabili con la motivazione della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito la distinzione tra desistenza volontaria e recesso attivo. La prima incide sull’azione tipica del reato, non ancora portata a compimento, e integra una vera e propria esimente di carattere speciale; il secondo si inserisce in un processo di più avanzata lesione del bene protetto e, impedendo soltanto l’evento di un’azione illecita ormai esaurita, integra una circostanza attenuante speciale. In tale quadro, la desistenza non è configurabile nei reati di danno a forma libera, come l’induzione indebita, una volta posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, potendo al più operare la diminuente del recesso attivo.
La sentenza impugnata, con motivazione ritenuta immune da vizi, aveva correttamente escluso la desistenza, ravvisando un tentativo compiuto con essa incompatibile: dalle conversazioni intercettate era emerso che l’imputato aveva ormai raggiunto con la persona offesa l’accordo sulla consegna del denaro e sull’aiuto per l’assunzione della figlia, quale corrispettivo del suo interessamento per l’insabbiamento o il ridimensionamento dell’indagine a carico del congiunto della vittima. Tale conclusione è coerente con la natura non bilaterale del delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen., le cui condotte si perfezionano autonomamente e in tempi diversi.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione dell’attenuante del recesso attivo, la Corte l’ha ritenuta generica e aspecifica, giacché il ricorrente non aveva allegato alcuna iniziativa concretamente assunta per impedire l’evento né la sua volontarietà. Detta volontarietà, come correttamente rilevato dai giudici di merito, era stata posta in dubbio, avendo l’imputato rinunciato a ritirare il denaro solo dopo aver percepito che qualcosa non andasse per il verso giusto. La decisione di interrompere l’azione criminosa o di scongiurarne l’evento, infatti, deve essere il frutto di una scelta volontaria, non riconducibile a cause indipendenti dalla volontà o a fattori esterni necessitanti.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, non potendo attribuirsi alla condotta dell’imputato la veste di mera mediazione, atteso che le utilità richieste comprendevano anche un tornaconto personale. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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