Dolo eventuale e obblighi del legale rappresentante nella indebita compensazione (Cass. pen. Sez. VII n. 25652 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dolo eventuale è configurabile, nel delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000, quando il legale rappresentante della società, chiamato a un preciso onere di verifica e controllo sulle dichiarazioni e sulle operazioni fiscali compiute, utilizzi crediti inesistenti accettando il rischio che l’operazione presenti profili di illegalità, senza svolgere alcun effettivo e previo accertamento. La tesi dell’affidamento incolpevole, fondata sull’asserita estraneità al meccanismo fraudolento e sull’invocata applicazione dell’art. 48 cod. pen., costituisce argomento di puro merito, non deducibile in sede di legittimità. Il controllo di cassazione resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e argomentativa della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, è stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater, d.lgs. n. 74/2000, per aver utilizzato in compensazione crediti inesistenti. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16.10.2025, ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Modena il 18.05.2023.
Avverso tale decisione l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi incentrati sull’elemento soggettivo. La sentenza si sarebbe limitata a riconoscere il dolo eventuale a fronte, al più, di una condotta colposa; nessun passaggio argomentativo dimostrerebbe che egli si fosse rappresentato la concreta possibilità che i crediti fossero inesistenti. La motivazione avrebbe inoltre escluso in modo viziato l’applicazione dell’art. 48 cod. pen. e la tesi dell’affidamento incolpevole, con violazione degli artt. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il profilo oggettivo del reato è pacifico; la questione si concentra interamente sulla sussistenza dell’elemento soggettivo e sulla dedotta estraneità dell’imputato al meccanismo fraudolento.
La Sesta Sezione prende atto che la sentenza impugnata ha affrontato la medesima questione con motivazione solida, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile in sede di legittimità. La Corte di appello ha escluso l’affidamento incolpevole rilevando, in primo luogo, l’assenza di qualsiasi denuncia sporta dall’imputato nei confronti degli asseriti truffatori.
Il passaggio centrale riguarda l’onere di verifica e controllo incombente sul legale rappresentante: tutte le dichiarazioni e le operazioni fiscali, compresa quella contestata, possono essere compiute solo previa verifica della piena legittimità. Entrambe le sentenze di merito hanno accertato che tale verifica è risultata assente, tanto che l’imputato aveva dichiarato di non conoscere nulla in ordine alla società i cui crediti erano coinvolti nella compensazione.
Il Tribunale aveva già indicato specifici ed oggettivi indici di inverosimiglianza delle giustificazioni offerte. Ne consegue la configurabilità quantomeno del dolo eventuale: l’imputato ha accettato il rischio che l’operazione contenesse profili di illegalità, senza svolgere alcun effettivo e previo accertamento.
Le censure sulla asserita estraneità al gruppo criminale, sull’assenza di poteri di controllo e sulla sofisticata costruzione artificiosa idonea a trarre in errore, oltre a essere generiche, appartengono alla sola fase di cognizione e non sono ammesse davanti al giudice di legittimità. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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