Omessa dichiarazione: dolo specifico e insufficienza della sola consapevolezza dell’evasione (Cass. pen. Sez. VII n. 25655 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell’entita’ dell’imposta evasa non e’ sufficiente a provare il dolo specifico richiesto per la configurabilita’ del reato, essendo necessari elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo dell’imposta in tempi ragionevoli o la reiterazione dell’omissione per piu’ anni, dai quali desumere che l’omissione sia finalizzata all’evasione. La questione di esclusione della punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto non puo’ essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se l’art. 131-bis cod. pen. era gia’ in vigore alla data di deliberazione della sentenza impugnata, ne’ sul giudice di merito grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilita’.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale, e’ stata condannata per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso la dichiarazione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 05.11.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina.

Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’utilizzo di elementi presuntivi, alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le doglianze sulla prova del fatto sono meramente reiterative di quelle gia’ esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione diffusa. Il giudice di merito ha fatto corretto uso delle risultanze del c.d. spesometro, avuto riguardo all’assenza di contrarie deduzioni da parte dell’imputata.

Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in tema di omessa dichiarazione, la sola consapevolezza dell’entita’ dell’imposta evasa non basta a provare il dolo specifico; occorrono elementi ulteriori, quali il mancato pagamento postumo in tempi ragionevoli o la reiterazione dell’omissione per piu’ anni (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023). La Corte territoriale ha applicato tale principio facendo buon governo della totale assenza di versamenti anche postumi e della mancata esibizione delle scritture contabili.

La residua censura relativa all’art. 131-bis cod. pen. e’ dichiarata inammissibile, perche’ dedotta per la prima volta in questa sede. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, secondo cui la questione dell’applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ non puo’ essere proposta per la prima volta in cassazione se l’articolo era gia’ in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, ne’ il giudice di merito ha l’obbligo di pronunciare d’ufficio, in difetto di specifica richiesta.

Il ricorso e’ pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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