Distacco energia elettrica e violenza privata: nuovo avviso ex art. 415-bis (Cass. pen. Sez. V n. 27596 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il distacco della fornitura di energia elettrica dall’abitazione in cui vive la persona offesa integra il reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen., quando la condotta sia idonea a incidere in modo determinante sulla libertà di determinazione della persona, costringendola ad abbandonare l’immobile. L’elemento della violenza comprende anche la c.d. violenza impropria, attuata con mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui. Sul piano processuale, l’adozione e la notifica di un secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari producono effetti autonomi e determinano la decorrenza di un nuovo termine entro cui l’indagato può esercitare le facoltà difensive, compresa quella di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Ne consegue che il mancato espletamento dell’interrogatorio richiesto dopo il primo avviso non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio, se l’indagato, dopo il nuovo avviso, non abbia rinnovato la richiesta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di violenza privata, per aver chiesto il distacco dell’energia elettrica erogata presso l’abitazione occupata dalla persona offesa, affidataria dell’immobile, costringendola ad abbandonarla. Il distacco era stato richiesto dall’imputato in qualità di erede, dopo la morte del padre convivente con la persona offesa e assegnatario dell’alloggio.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: nullità del decreto di citazione per omesso interrogatorio, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata sotto il profilo oggettivo, analoghe censure sul medesimo reato con riguardo alla libertà della persona offesa e all’elemento soggettivo, infine diniego della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo motivo, respingendoli. Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale: dopo il primo avviso di conclusione delle indagini, notificato all’imputato presso l’abitazione e poi depositato presso la Casa comunale, con invio di raccomandata informativa, il difensore di fiducia aveva presentato richiesta di interrogatorio. Successivamente il Pubblico ministero aveva notificato un nuovo e identico avviso, al difensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario, quindi aveva emesso decreto di citazione a giudizio senza procedere all’interrogatorio.
Secondo il Collegio, l’adozione e la notifica del nuovo avviso hanno determinato effetti autonomi, facendo decorrere un nuovo termine entro cui l’indagato poteva esercitare le facoltà previste dall’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., compresa quella di chiedere l’interrogatorio. Era rispetto a tale nuovo avviso che il ricorrente avrebbe dovuto esercitare le sue facoltà, non potendo rilevare la precedente richiesta. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 18797 del 27/01/2023, Sala, Rv. 284414 – 01, ribadendo che è dirimente la sostituzione del precedente avviso con uno nuovo, che rende necessario rinnovare la richiesta nei termini previsti. Il mancato espletamento dell’interrogatorio non dà quindi luogo a nullità del decreto di citazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda che la violenza rilevante ex art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione, potendo consistere anche in una violenza impropria, attuata con mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui. Richiama al riguardo una serie di precedenti di legittimità, tra cui Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, P.m. in proc. Ciartano e altri, Rv. 271267 – 01, Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 – 01 e Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 266020 – 01.
Alla luce di tali criteri, il distacco dell’energia elettrica nell’alloggio in cui vive la persona offesa integra l’elemento oggettivo del reato, avendo inciso in modo determinante sulla sua libertà di determinazione. Le censure del ricorrente si risolvono in una non consentita richiesta di rilettura degli elementi di fatto, preclusa al giudice di legittimità, come affermato in Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601. Quanto all’elemento soggettivo, la sua sussistenza è stata desunta in modo non manifestamente illogico dalla consapevolezza dell’imputato che la persona offesa non avesse ancora lasciato l’immobile.
Il quarto motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il diniego della sospensione condizionale della pena è stato giustificato dal fatto che l’imputato ne aveva già usufruito due volte; l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché di tale reato si deve tener conto ai fini della concessione del beneficio. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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