Ipoteca gratuita al figlio dopo il precetto: esclusa la simulazione, accolta la revocatoria (Trib. Pisa 634/2026)
Tribunale ordinario di Pisa, Sezione civile, sentenza n. 634 del 9 giugno 2026 (R.G. n. 780/2024) — Giudice dott. Giuseppe Laghezza
Il principio
Non è simulato l’atto con cui il debitore costituisce un’ipoteca per sottrarre o rendere meno agevolmente aggredibili i propri beni, poiché l’effetto giuridico dell’atto è realmente voluto. L’ipoteca è però revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. quando, in assenza della prova del credito garantito, costituisca un atto gratuito che renda più difficile la soddisfazione di crediti anteriori e il debitore sia consapevole del pregiudizio.
Il fatto
Una società creditrice chiedeva di dichiarare simulata e, in subordine, inefficace l’ipoteca volontaria di euro 180.000 costituita dal debitore a favore del figlio su diversi immobili, poche settimane dopo la notificazione di un precetto. L’ipoteca era formalmente destinata a garantire prestiti che il figlio avrebbe effettuato nel corso degli anni.
La motivazione
La simulazione assoluta è stata esclusa: proprio la creazione di una prelazione capace di ostacolare i creditori era l’effetto voluto dalle parti. Sono stati invece riconosciuti tutti i presupposti dell’azione revocatoria. Il credito dell’attrice era anteriore e corroborato da provvedimenti giudiziali; l’ipoteca modificava qualitativamente il patrimonio rendendo più incerto il soddisfacimento; non era provata l’effettiva erogazione dei prestiti del figlio, sicché l’atto era gratuito. La conoscenza del pregiudizio risultava dalla sequenza degli atti compiuti dopo i decreti ingiuntivi e il precetto. Per l’atto gratuito era sufficiente la scientia damni del disponente, senza rilevanza dello stato soggettivo del beneficiario, come richiamato da Cass. n. 34256/2023. L’ipoteca è stata dichiarata inefficace verso la creditrice.
Implicazioni pratiche
La domanda di simulazione e quella revocatoria tutelano situazioni diverse. Se il debitore vuole davvero costituire la garanzia per ostacolare l’esecuzione, la simulazione può fallire, mentre la revocatoria resta praticabile se sono provati anteriorità del credito, pregiudizio e consapevolezza.
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