Danno da deprezzamento e potere officioso di consulenza tecnica in appello (Cass. civ. Sez. II n. 1090 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, posto dall’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., non opera quando il giudice eserciti il potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche mediante l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio, poiché la relativa decisione è rimessa in generale al potere officioso del giudice e non è subordinata all’istanza di parte. Ne consegue che il giudice di merito non può liquidare il solo danno da ripristino c.d. tampone, di natura temporanea e non risolutiva, omettendo di stimare il deprezzamento del bene viziato, quando il compendio probatorio già offra gli elementi di fatto per procedere a tale stima, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente aveva citato in giudizio la società costruttrice e venditrice di un complesso immobiliare, chiedendo, in via principale, la riduzione del prezzo e la restituzione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1492 cod. civ., oltre al risarcimento di tutti i danni ex art. 1494 cod. civ.; in via subordinata, il risarcimento dei danni per i gravi vizi e difetti occulti ex art. 1669 cod. civ., da liquidarsi anche in via equitativa.
Il Tribunale aveva condannato la convenuta a risarcire il danno quantificato in 4.090 euro, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, rilevando che il deprezzamento dell’immobile non era stato prospettato nell’atto di citazione e che la relativa richiesta, formulata per la prima volta in appello, era inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ.; né poteva supplirsi all’inerzia della parte con la liquidazione equitativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso nei termini di seguito precisati. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte locale si è pronunciata nel merito, non accogliendo larga parte della pretesa; né la sentenza difetta di motivazione, avendo esposto le ragioni poste a sostegno del decisum. Nel resto, tuttavia, le censure sono fondate.
Il rimedio qualificato come “tampone”, di natura temporanea e non risolutiva, prescelto dalla Corte locale e da questa equiparato al danno per equivalente, non copre l’intera area del pregiudizio: il complesso immobiliare resterebbe esposto a nuove infiltrazioni e, quindi, a menomata fruibilità e a eventuale deprezzamento.
La Corte territoriale ha addebitato alla ricorrente di non avere specificato in primo grado le voci di danno. Ma il ragionamento è inconcludente. La domanda principale era diretta alla restituzione di parte del prezzo, oltre al risarcimento, evocando la disciplina della garanzia per i vizi della cosa venduta. La domanda di risarcimento deve essere descritta in citazione, ma non richiede la puntuale quantificazione delle singole voci del danno complessivo.
La Suprema Corte richiama il principio, già affermato da Sez. 1 n. 15945 del 27.06.2017, secondo cui il divieto di nuovi mezzi di prova in appello non opera quando il giudice disponga o rinnovi le indagini tecniche tramite consulenza tecnica d’ufficio, in coerenza con il più lato principio per cui la relativa decisione è attribuita al potere del giudice e non è subordinata alla richiesta di parte, come ribadito da Cass. n. 9461/2010. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto disporre la consulenza d’ufficio e stimare il minor valore della cosa affetta da vizi, valendosi degli elementi di fatto già acquisiti, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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