Centrale Rischi: il danno alla reputazione non è in re ipsa (App. Bari 164/2026)
Corte d’Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 164 del 9 febbraio 2026
La richiesta di sospensione
Una società aveva chiesto alla banca la sospensione delle rate di due finanziamenti in base alla normativa emergenziale. Sosteneva che gli scambi con il funzionario avessero generato un affidamento nell’accoglimento e contestava la successiva segnalazione in Centrale Rischi, chiedendo il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione commerciale.
Buona fede e affidamento
La Corte ha escluso che il silenzio della banca potesse equivalere all’accoglimento dell’istanza. In assenza di un provvedimento formale, la cliente avrebbe dovuto verificarne diligentemente l’esito e dimostrare di possedere i requisiti richiesti. Il dovere di cooperazione secondo buona fede non giustifica l’inerzia della parte interessata.
La prova del danno
Anche in presenza di una segnalazione illegittima, il pregiudizio all’immagine di una società non sussiste automaticamente. Devono essere allegati e provati, anche mediante presunzioni, la durata e la diffusione della segnalazione, la percezione da parte di terzi e le concrete ripercussioni sull’accesso al credito.
Il danno all’immagine e alla reputazione derivante dalla segnalazione in Centrale Rischi non è in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato.
La decisione
Poiché la società non aveva provato né l’assenza dell’esposizione debitoria né le conseguenze della segnalazione, l’appello è stato rigettato con condanna alle spese.
Provvedimento integrale: scarica il PDF.