Vizi occulti: gli otto giorni decorrono dalla conoscenza completa del difetto (App. Ancona 124/2026)

Corte d’Appello di Ancona, sentenza n. 124 del 3 febbraio 2026

Il caso

Gli acquirenti di un immobile avevano denunciato vizi occulti e chiesto la riduzione del prezzo, contestata dalle venditrici per decadenza dalla garanzia.

La scoperta progressiva dei vizi

La Corte ha ribadito che il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c. decorre soltanto quando il compratore acquisisce una conoscenza obiettiva e completa del vizio. Se la scoperta avviene gradualmente, rileva il momento in cui si completa la consapevolezza della natura e dell’entità del difetto.

La denuncia è tempestiva quando interviene entro otto giorni dalla conoscenza completa, e non dalla prima percezione di anomalie ancora incerte.

La decisione

I difetti erano occulti e la loro consistenza era emersa progressivamente; la denuncia è stata quindi ritenuta tempestiva. È stata confermata la tutela riconosciuta agli acquirenti nei limiti precisati dalla decisione.

Provvedimento integrale: .

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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