Commissione di estinzione anticipata non cumulabile nel calcolo del tasso soglia (Cass. civ. Sez. I n. 7384 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi o moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento. Quest’ultima non costituisce remunerazione a favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, ma corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al finanziamento. Opera, pertanto, il principio di simmetria: non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni. Ne deriva l’irrilevanza della commissione ai fini del calcolo del tasso soglia e la superfluità della consulenza tecnica finalizzata a computarla.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola stipula con una banca un contratto di mutuo fondiario di importo rilevante, da rimborsarsi in trentasei rate trimestrali. La mutuataria cita in giudizio l’istituto di credito chiedendo, in via principale, la nullità del contratto per usurarietà del tasso convenuto e, in subordine, la nullità della clausola che disciplina la penale di estinzione anticipata, con domanda restitutoria, oltre alla riduzione equitativa ex art. 1384 cod. civ.
Il Tribunale rigetta le domande, escludendo l’usurarietà in ragione della natura meramente eventuale dell’onere di estinzione anticipata e ritenendo la relativa clausola meritevole di tutela. La Corte d’appello dichiara inammissibile il gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ., per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento. La cooperativa ricorre allora per cassazione, impugnando tanto l’ordinanza quanto, ex art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso. Sulla impugnabilità dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. richiama il principio delle Sezioni Unite n. 7273/2014: l’ordinanza che dichiari l’inammissibilità per ragioni processuali ha carattere definitivo e valore di sentenza, ed è quindi ricorribile; nel caso l’ordinanza era stata resa per manifesta infondatezza nel merito, ma il ricorso muove sul punto una specifica censura, e la questione di fondatezza va esaminata nel merito dei motivi.
Il cuore della decisione è il secondo motivo, dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. per conformità della sentenza alla giurisprudenza consolidata. La Corte ribadisce che la commissione di estinzione anticipata non è remunerazione dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro, ma corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni. Richiama Cass. n. 7352/2022, confermata da Cass. n. 23866/2022, Cass. n. 18497/2024 e Cass. n. 27139/2024, nonché il principio di simmetria affermato da Cass. n. 31615/2021 e dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 in tema di commissione di massimo scoperto.
La diversa funzione delle voci di costo impedisce il cumulo materiale: gli interessi corrispettivi remunerano fisiologicamente la somma accordata, quelli moratori hanno natura di clausola penale risarcitoria per il ritardo, la commissione di estinzione anticipata è clausola penale di recesso che compensa il venir meno dei vantaggi finanziari attesi dal mutuante. Le censure sulla mancata prova del superamento del tasso soglia, versate in fatto, sono inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.
Il terzo motivo, sul rigetto della consulenza tecnica d’ufficio, è inammissibile: il giudizio su necessità e utilità della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è, di regola, incensurabile; l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. Nel caso il rigetto è motivato e fondato sulla superfluità dell’approfondimento, stante l’infondatezza della pretesa di computare la commissione nel calcolo del tasso soglia.
Il quarto motivo è inammissibile: il Tribunale non ha compiuto un giudizio di meritevolezza sul contenuto specifico della clausola, ma sulla clausola in sé. Quanto alla riduzione ex art. 1384 cod. civ., il criterio non è la valutazione astratta della prestazione, ma l’interesse del creditore all’adempimento alla data di stipulazione, secondo Cass. n. 17731/2015 e Cass. n. 19492/2023. Il quinto motivo è inammissibile, non essendo il giudice tenuto a motivare il diniego della compensazione delle spese. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.