Fornitore stabile di stupefacenti partecipa all’associazione dedita al narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 27525 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione degli elementi indiziari. La veste di partecipe di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta al fornitore la cui attività, per stabilità, continuità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, assuma la connotazione di una somministrazione non episodica, la cui interruzione comporterebbe, secondo un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio. Non è sufficiente la mera reiterazione della fornitura: occorre che il rapporto superi la soglia del sinallagma contrattuale e si traduca in adesione al programma criminoso.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 19 marzo 2026, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato al ricorrente la custodia in carcere per i reati di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e di un reato scopo, contestato come cessione di hashish.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe desunto la gravità indiziaria di partecipazione da un unico episodio di cessione, senza considerare che il ruolo associativo richiede un contributo stabile e indispensabile, quale quello dello stabile fornitore. Ha censurato, inoltre, la sproporzione della misura e la mancanza di attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Richiamando propri precedenti, ribadisce che a questa spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento probatorio. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che sollecitano una rilettura del compendio indiziario.
Nel merito, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata sfuggi a ogni rilievo censorio. Il Tribunale ha valorizzato plurimi elementi — dialoghi intercettati, pretese economiche per pregresse forniture, un debito di importo superiore al prezzo della singola cessione contestata, frequenti contatti e accessi presso l’abitazione del capo del sodalizio — dai quali ha desunto un rapporto di fornitura stabile e continuativo, non occasionale.
La Corte conferma il criterio secondo cui la partecipazione può essere riconosciuta a chi si renda disponibile a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto. Richiama quindi l’orientamento più rigoroso: non basta la mera reiterazione della fornitura, ma occorre che questa, per stabilità, continuità, modalità e rilevanza quantitativa ed economica, assuma i connotati di una somministrazione la cui interruzione comporti un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio. Il giudice deve dar conto di tale ragionamento controfattuale nella motivazione.
Quanto alle esigenze cautelari, il motivo è ritenuto privo di specificità. Il Tribunale ha richiamato la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le condanne definitive per cessione di stupefacenti e il pericolo di reiterazione, desunto dall’ambito operativo del gruppo e dal ruolo non marginale del ricorrente. La motivazione è adeguata e conforme ai criteri di legge.
Da ultimo, la declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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