Motivo generico inammissibile per mancato sindacato sulla pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 6645 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non indichi gli elementi alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. Tale motivo è altresì inedito e, quindi, vietato in sede di legittimità, se la questione della dosimetria della pena non era stata dedotta con l’atto di appello, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione. Inoltre, i limiti di ammissibilità delle doglianze relative alla motivazione non possono essere superati deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. In tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è configurabile il reato di cui all’art. 707 cod. pen. in base alla mera disponibilità degli strumenti, gravando sull’imputato l’onere di fornire una seria giustificazione della loro destinazione lecita.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Urbino che aveva condannato due imputati per i reati di furto in abitazione aggravato e per la contravvenzione di cui agli artt. 110 e 770 cod. pen., alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 666,00 di multa. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo motivi distinti: uno relativo al vizio di motivazione sulla misura della pena, l’altro concernente la mancata pronuncia su questioni dedotte con l’appello e la contestazione della sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo ricorso, rilevando che il motivo sulla dosimetria della pena era generico, non avendo l’imputato indicato gli elementi specifici posti a fondamento della censura. Tale genericità, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non consentiva al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha inoltre precisato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la cui motivazione era adeguata. Infine, il motivo è stato ritenuto inedito, non essendo stata proposta alcuna censura sulla pena in sede di appello, con conseguente violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo del secondo ricorso, la Corte ha affermato che è inammissibile dedurre l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per censurare l’omessa valutazione di elementi probatori, non potendo i limiti di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. essere superati attraverso la lett. c) della stessa disposizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020. Il motivo è risultato anche generico, mancando l’indicazione specifica della doglianza non esaminata.
Il secondo motivo, relativo al reato di cui all’art. 707 cod. pen., è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito il principio per cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è sufficiente la loro disponibilità da parte dell’imputato, sul quale incombe l’onere di giustificarne la destinazione lecita. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato la materiale disponibilità degli strumenti, circostanza non specificamente contestata dal ricorrente, che aveva formulato una doglianza assertiva che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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