Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 26184 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo l’erronea conferma del giudizio di responsabilità, si limiti a proporre una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Il controllo della Corte resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, non alla sua condivisibilità nel merito. Parimenti inammissibile è il motivo che censuri il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., quando il ricorso non indichi i profili meritevoli di positivo apprezzamento in termini adeguatamente specifici. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Un imputato è stato condannato, all’esito del rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per un fatto commesso nel dicembre 2023. La Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la contestazione del giudizio di responsabilità e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La difesa mira a prefigurare una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, operazione estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito hanno valorizzato e correlato, in maniera non illogica, l’atteggiamento nervoso degli occupanti dell’autovettura al momento del controllo, la collocazione della droga, contenuta in tre panetti e nascosta sotto il sedile occupato dal ricorrente, e il possesso di una somma non confacente alle condizioni economiche dichiarate.

La Corte di appello ha inoltre spiegato con argomentazioni pertinenti perché la tesi difensiva dovesse ritenersi inverosimile. La motivazione risulta sorretta da considerazioni non illogiche, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato. La Corte territoriale ha rimarcato l’assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, che neppure il ricorso indica in termini adeguatamente specifici. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento e del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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