Inammissibile il motivo di ricorso non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 27775 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una questione non previamente dedotta come motivo di appello. La interruzione della catena devolutiva impedisce alla Corte di legittimità di esaminare questioni sottratte intenzionalmente alla cognizione del giudice di appello. Il divieto opera non soltanto per le violazioni di legge, per le quali lo dispone espressamente l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma per ogni questione che non abbia costituito oggetto di gravame. Ne deriva un inevitabile difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che preclude l’annullamento sul punto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato la condanna per il delitto di appropriazione indebita. Il giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità sulla prova documentale e sulle dichiarazioni acquisite, ravvisando il titolo del possesso in capo all’imputato e il conseguente obbligo di restituzione dei beni.
Il ricorso articola cinque motivi. Con il quarto si contesta, in particolare, la mancata riqualificazione del fatto nel reato di insolvenza fraudolenta. La questione arriva davanti alla Corte di cassazione dopo l’esito del gravame di merito.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi — con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla prova e sugli elementi costitutivi del reato — sono giudicati meramente riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito con argomenti logici e giuridici corretti. Il ricorrente si limita a contraddirli in modo apodittico.
Il quarto motivo è invece affetto da aspecificità. La censura sulla mancata riqualificazione nel reato di insolvenza fraudolenta non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Il ricorrente non contesta il riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza di secondo grado.
Su questo punto la Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 31650 del 2017; Sez. 2, n. 9028 del 2013; Sez. 2, n. 14405 del 2025; Sez. 3, n. 15882 del 2025; Sez. 3, n. 11830 del 2024). Non è consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame.
La ratio è esplicita: evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato su un punto rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Si realizza così una interruzione della catena devolutiva.
Il quinto motivo, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato manifestamente infondato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Il rigetto delle attenuanti può essere motivato in modo implicito quando sia adeguatamente motivato il diniego di attenuazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 12624 del 2019).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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