Difetto di giurisdizione contabile sull’imposta di soggiorno non riversata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 88 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore della struttura ricettiva che omette di riversare al Comune l’imposta di soggiorno non è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. La qualificazione del gestore come responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, ai sensi dell’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, ha sterilizzato il maneggio di denaro pubblico e il connesso obbligo di resa del conto. La controversia tra ente impositore e responsabile d’imposta ha natura esclusivamente tributaria e appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.
Il Fatto
Una struttura ricettiva gestiva per conto di un Comune la riscossione dell’imposta di soggiorno. Con una precedente pronuncia il conto giudiziale relativo a tale riscossione era stato dichiarato inammissibile, per indisponibilità dei dati contabili non forniti dalla ditta.
La Procura regionale ha quindi avviato un fascicolo istruttorio e delegato la Guardia di Finanza ad accertare ospiti e pernottamenti del periodo 2019-2023. La quantificazione del tributo dovuto e non riversato ha fondato la citazione in giudizio per responsabilità amministrativa nei confronti della società e dei suoi amministratori. I convenuti, contumaci, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta preliminarmente la questione di giurisdizione. L’imposta di soggiorno, istituita dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, è qualificata come imposta di scopo e di consumo, il cui soggetto passivo è il consumatore-turista.
La giurisprudenza contabile si era consolidata nel senso di attrarre alla Corte dei conti la posizione del gestore che non versa le somme riscosse, perché tale attività comporta la disponibilità e il maneggio di denaro pubblico.
Con il D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, il legislatore ha definito il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del versamento ai sensi dell’art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, con diritto di rivalsa sugli ospiti, prevedendo un regime sanzionatorio. La disciplina è stata poi resa retroattiva dall’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021.
Su queste basi le Sezioni Unite n. 1527/2026 hanno affermato che la posizione del gestore ha natura esclusivamente tributaria e che il rapporto tra ente impositore e responsabile d’imposta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. La veste di responsabile solidale sposta il titolo dell’obbligazione dal maneggio del denaro pubblico all’imposta dovuta dal cliente.
Il collegio, pur dando atto delle perplessità del P.M. sulla persistenza degli obblighi contabili, ritiene di doversi adeguare a tale statuizione, cui si sono uniformate la Sezione I Appello della Corte dei conti e la giurisprudenza penale. Le controversie sull’omesso versamento seguono così il difetto di giurisdizione del giudice contabile, fermo restando il dovere del Comune di attivarsi per il recupero del tributo con gli strumenti tributari.
Nota della Redazione
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