Perequazione pensioni 2023-2024 e inammissibilità della domanda di adeguamento ai pari grado (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 8 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di legittimità costituzionale del meccanismo di raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, di cui all’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022, priva di fondamento la domanda di rideterminazione dei ratei che su quella norma si fondava. La questione di legittimità costituzionale prospettata per violazione dell’art. 53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost., è palesemente infondata per inconferenza del parametro invocato, poiché il prelievo sulla pensione devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale non assume natura tributaria. È inammissibile, per difetto di previa domanda amministrativa e di allegazione dei dati matricolari, la domanda di adeguamento del trattamento previdenziale ai livelli del personale di pari grado in servizio.
Il Fatto
Quattro ex militari, tutti collocati in congedo prima dell’entrata in vigore della l. n. 197/2022 e titolari di pensione superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’adeguamento automatico del trattamento pensionistico senza le decurtazioni stabilite dall’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022. Hanno domandato la condanna dell’Istituto previdenziale alla corresponsione delle differenze per il biennio 2023-2024, oltre interessi e rivalutazione.
Dopo un’istanza di significazione e diffida rimasta senza accoglimento, i ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo in via principale la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. e dell’art. 117 Cost. in relazione alla CEDU.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico esamina anzitutto la prima domanda delle conclusioni, volta all’adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio. La dichiara inammissibile: la formulazione è generica e non consente di identificarne l’oggetto; inoltre manca la previa domanda amministrativa e non è esposto alcun dato matricolare che permetta la comparazione delle posizioni. L’istanza prodotta prima del giudizio non conteneva alcuna richiesta di adeguamento ai pari grado, limitandosi a qualificare i ricorrenti come ex militari.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Per i ratei 2023 rileva l’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022; per i ratei 2024 sovviene l’art. 1, comma 135, l. n. 231/2023, disposizione non menzionata dalle parti. Il reinquadramento non muta però l’esito, poiché la disciplina è identica a quella scrutinata per il 2023 per la parte di interesse dei ricorrenti.
La Corte richiama quindi la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la legittimità della norma impugnata rispetto ai parametri invocati. Il modulo di raffreddamento è meno severo dei precedenti già superati dal vaglio di costituzionalità, salvaguarda la rivalutazione integrale delle pensioni di più modesta entità e segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escludere nessuno dalla rivalutazione.
Da ciò deriva il venir meno del presupposto su cui si fondava il ricorso, che risulta pertanto infondato. Parimenti infondato è il ricorso per i ratei 2024, assoggettati a disciplina identica, con conseguente manifesta infondatezza dell’eventuale questione di legittimità sollevabile d’ufficio sulla l. n. 231/2023.
Quanto alla richiesta di sollevare una nuova questione per violazione dell’art. 53 Cost., in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost., la Corte la ritiene palesemente infondata per inconferenza del parametro. La censura postulerebbe la natura tributaria della norma, carattere che i ricorrenti presuppongono senza argomentare. La sentenza n. 234/2020 ha chiarito che il prelievo sul trattamento pensionistico, quando è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, resta nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge di cui all’art. 23 Cost. e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione. La Corte dispone infine la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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