Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 103 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale preclude al giudice contabile di affermarne la legittimazione passiva nel giudizio di conto. Il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile quando difetti un valido atto di parifica, poiché solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, del c.g.c. La dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione: il conto deve essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.

Il Fatto

Con relazione del magistrato istruttore, la Sezione veniva investita della gestione di un agente contabile, componente del collegio sindacale di una società a partecipazione regionale, sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2020. Il magistrato rilevava due irregolarità: l’assenza di una valida sottoscrizione digitale sull’atto di parifica e il difetto della qualifica di agente contabile in ragione di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Nelle conclusioni proponeva l’improcedibilità della gestione.

Fissata l’udienza con decreto presidenziale, si costituiva l’agente contabile, concludendo per l’improcedibilità o, in subordine, per la regolarità del conto. Nessuno compariva per l’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero concludeva parimenti per l’improcedibilità del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la prima contestazione, relativa all’atto di parifica. Rileva l’assenza di un valido atto di parifica e chiarisce che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, del c.g.c. Richiama inoltre l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, secondo cui la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, richiamando il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Sulla seconda contestazione, dagli accertamenti del magistrato istruttore emerge che l’agente rivestiva, nell’esercizio considerato, la carica di componente del collegio sindacale della società, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata illegittima costituzionalmente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La norma regionale qualificava come agenti contabili, e quindi legittimati passivi nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società, in quanto componenti di organi di controllo affetti da conflitto di interesse. Ciò contrasta con i principi della legislazione statale, che individuano come agente contabile il soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto e, trattandosi di partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come desumibile dagli artt. 20, lettera c), 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege in capo al convenuto, né di qualificarlo come agente contabile di fatto, non avendo egli il maneggio dei beni. Difettando la qualità di agente contabile e, dunque, la legittimazione passiva, il giudizio va dichiarato improcedibile.

La dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020. L’amministrazione regionale è tenuta a garantire l’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla sua parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura officiosa del giudizio e la fondatezza della decisione su questioni pregiudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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