Improcedibilità del giudizio contabile per carenza della qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 192 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di agente contabile non può essere attribuita da una legge regionale a soggetti che non abbiano la disponibilità effettiva dei beni oggetto del conto giudiziale, trattandosi di materia riservata alla legislazione statale. Consegue a ciò la illegittimità costituzionale della disposizione che configura come agenti contabili i componenti degli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica. Il soggetto che non abbia il maneggio dei beni non può essere considerato agente contabile né di diritto né di fatto, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva. La declaratoria di improcedibilità non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione, che dovrà essere resa dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore proponeva la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, la quale aveva reso il conto giudiziale per l’esercizio 2020 in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale, ove rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale.

A fondamento della richiesta venivano evidenziate due criticità: l’assenza di un valido atto di parifica del conto, non essendo la dicitura di conformità informatica sottoscritta digitalmente, e la mancanza della qualifica di agente contabile in capo alla convenuta, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024 che aveva dichiarato illegittimo l’art. 8 della l.r. Calabria n. 22/2007, il quale qualificava i sindaci come agenti contabili. L’udienza, fissata per il 28 gennaio 2026, veniva rinviata al 26 maggio 2026 per motivi organizzativi; in tale udienza sia la difesa dell’agente sia il Pubblico Ministero chiedevano la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto la richiesta di improcedibilità, esaminando entrambi i profili sollevati. Con riguardo alla parifica, ha chiarito che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c., e che la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito stesso, ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, richiamando il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.

Sul secondo profilo, la Corte ha accertato tramite visura camerale storica che la convenuta rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società, qualifica sulla quale la l.r. Calabria n. 22/2007 fondava la qualità di agente contabile “a materia”. Tale disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera l), Cost., individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in evidente contrasto con la normativa statale che qualifica come agente contabile solo chi ha il “maneggio” dei beni (artt. 20, 29, 32 e 178 r.d. n. 827/1924; art. 9, comma 2, TUSP; art. 137 c.g.c.).

La Corte ha quindi escluso che la convenuta potesse considerarsi agente contabile di diritto, non potendo la qualità derivare da una norma dichiarata incostituzionale, né agente contabile di fatto, non avendo ella mai avuto il maneggio delle quote sociali, che restava in capo ai soggetti appartenenti all’ente proprietario aventi la disponibilità dei diritti di socio. Ne è conseguita la declaratoria di improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva.

Il Collegio ha infine precisato che la decisione non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nell’esercizio 2020, con obbligo dell’amministrazione regionale di garantire l’adempimento della disciplina di cui agli artt. 137 ss. c.g.c. L’assenza di costituzione delle parti e la natura officiosa del giudizio hanno escluso la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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