Colpa grave del direttore generale riduce la condanna al 30 per cento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 64 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore generale di un ateneo, componente di diritto del consiglio di amministrazione, risponde a titolo di colpa grave per avere concorso a deliberare trattamenti economici in favore dei collaboratori esperti linguistici in misura superiore ai limiti fissati dal contratto collettivo nazionale. L’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 1 del 2026, di immediata applicazione ai sensi del successivo art. 6, tipizza la colpa grave nella violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, valutata in base al grado di chiarezza e precisione delle norme violate e all’inescusabilità e gravità dell’inosservanza. Non integra colpa grave la violazione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti; esenzione che presuppone l’esistenza e l’invocabilità di tali riferimenti. Accertata la responsabilità, il giudice contabile esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato.
Il Fatto
La Procura regionale ha contestato, a titolo di colpa grave, un danno patrimoniale subito da un’università per l’attribuzione ai collaboratori esperti linguistici di retribuzioni superiori ai limiti tabellari del contratto collettivo. La contestazione originaria riguardava, per diversi ruoli, il vertice accademico e il responsabile della divisione del personale; il danno è stato ridotto in ragione del concorso colposo di altri componenti del consiglio di amministrazione.
La sentenza di primo grado, dopo avere dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti del rettore, ha escluso la responsabilità del funzionario preposto alla divisione del personale, perché autore della sola attività preparatoria delle delibere, e ha condannato il direttore generale. Questi ha proposto appello, deducendo la prescrizione, il difetto di competenza funzionale, l’insussistenza dell’elemento soggettivo e il regime delle prove.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Sezione rileva che il funzionario già assolto in primo grado è stato evocato in appello solo per litis denuntiatio. Poiché l’organo requirente non ha impugnato la statuizione a lui favorevole e la sua costituzione non introduce alcuna impugnazione incidentale, la pronuncia di primo grado resta definitiva nei suoi confronti.
L’eccezione di prescrizione è respinta. Quando il danno deriva da una serie di pagamenti riconducibili a un unico atto deliberativo, il termine decorre dalla data di ciascun pagamento, secondo l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e la giurisprudenza contabile. L’atto interruttivo notificato dall’ateneo nel luglio 2015 e la successiva citazione del 2016 rendono tempestiva l’azione per gli emolumenti erogati a partire dal luglio 2010 fino a novembre 2014.
È infondata anche la censura sul regime probatorio. Manca in atti qualsiasi documentazione scritta della contrattazione integrativa e la prova testimoniale è inammissibile perché un accordo siffatto richiede la forma scritta; inoltre un’eventuale intesa non avrebbe potuto prevedere trattamenti più favorevoli in contrasto con la disciplina di riferimento.
Nel merito, la Corte conferma la responsabilità dell’appellante: ha partecipato come membro di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione, in una anche come proponente, ed è pacifico il suo voto favorevole con piena consapevolezza del risultato. Quanto all’elemento soggettivo, nessuna delle ipotesi di esenzione previste dal novellato art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 ricorre nel caso concreto. Risultano manifestamente violati i limiti retributivi posti dalla disciplina contrattuale e dagli artt. 2, comma 3, e 45 d.lgs. n. 165/2001; il grado di chiarezza delle norme e la posizione di vertice dell’agente escludono qualsiasi scusabilità. Non constano indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri su cui potesse fondarsi un affidamento.
Tuttavia, in applicazione della legge n. 1 del 2026, la Corte ridetermina il danno posto a carico dell’appellante in 47.400 euro, pari al 30 per cento del pregiudizio accertato, facendo salvi in sede di esecuzione gli importi eventualmente già recuperati. L’appello è quindi accolto parzialmente, con compensazione delle spese; nulla sulle spese nei confronti della parte già assolta, che difetta della qualità di parte processuale.
Nota della Redazione
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