Estinzione immediata del processo per mancata comparizione delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 134 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applicano le regole del processo del lavoro, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza, letti in connessione con il principio di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale, impongono tale esito e non consentono una lettura meramente formalistica della disciplina. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente dall’assenza delle parti, senza necessità di ulteriore attività processuale, restando assorbita ogni questione di merito e ogni eccezione preliminare sollevata dai resistenti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione, ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticatagli e, in via conseguenziale, il trattamento di pensione privilegiata. Ha impugnato la determinazione del Ministero della Difesa che aveva negato il nesso causale, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e l’atto con cui l’INPS aveva comunicato l’impossibilità di dar seguito all’istanza.
Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e l’INPS, ciascuno eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda. L’INPS ha inoltre dedotto l’acquiescenza al verbale del Comitato per mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 nessuna delle parti è comparsa. La Corte ha rilevato che tale evenienza, verificatasi nella prima udienza, non consente la prosecuzione del giudizio e impone una pronuncia di segno processuale.
Il fondamento della decisione risiede nei principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che connotano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. In forza di tali principi, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione immediata del processo, senza che sia possibile procedere ulteriormente.
La Corte richiama il parametro costituzionale degli art. 24 e 111 Cost., le disposizioni degli art. 181 e 309 cod. proc. civ. e la disciplina dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. Quest’ultima disposizione, in particolare, non va letta in senso puramente letterale, ma deve essere oggetto di una interpretazione costituzionalmente orientata, coerente con i principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale.
Ne consegue che l’assenza di tutte le parti determina l’estinzione del giudizio, restando assorbita ogni ulteriore questione. Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e le difese di merito non vengono pertanto esaminate, non essendovi più un processo nel quale formularle. La pronuncia è di pura estinzione, con la conseguenza che nessuna statuizione viene resa sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 181 c.p.c. – Mancata comparizione delle parti
- Art. 309 c.p.c. – Mancata comparizione all'udienza