Rito abbreviato contabile ed esclusione dell’oscuramento dei dati personali (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 213 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 cod. giust. cont., la definizione del giudizio consegue al tempestivo pagamento, nel termine perentorio assegnato dalla Sezione, della somma offerta dalla parte convenuta. L’istanza di oscuramento dei dati personali non può essere accolta quando si limiti a un generico riferimento all’incidenza negativa del mancato anonimizzato sulla sfera personale dell’interessato, dovendo indicare le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto. In tema di spese, la compensazione è ammessa nei soli casi previsti dall’art. 31, comma 3, cod. giust. cont. e, in difetto, si applica il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di responsabilità amministrativa contabile promosso dalla Procura regionale nei confronti di un’amministratrice locale, chiamata a rispondere del danno arrecato all’ente per avere contribuito, con condotte connotate da colpa grave, al riconoscimento di emolumenti non spettanti in favore di un dipendente comunale.

Con decreto la Sezione ha ammesso la convenuta alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole del Procuratore regionale, assegnando il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma offerta. La convenuta ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto pagamento e ha chiesto, in udienza, la definizione del giudizio con compensazione delle spese e oscuramento dei propri dati personali.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende atto del pagamento della somma determinata nel termine perentorio assegnato e statuisce la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. Il rito abbreviato si chiude dunque con l’accertamento dell’adempimento, senza che residui margine per un accertamento pieno della responsabilità.

Non è accolta l’istanza di oscuramento dei dati, motivata con l’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione personale e professionale della convenuta. La Corte rileva che non ricorrono ragioni che impongano l’anonimizzato d’ufficio, non essendo ravvisabili dati meritevoli di particolare protezione, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute o la vita sessuale, né emergendo una particolare delicatezza della vicenda.

Sul piano del metodo, la giurisprudenza richiamata — Corte di cassazione n. 4167/2022 e conformi — esige che l’istanza non si esaurisca in un generico riferimento all’incidenza negativa del mancato oscuramento, ma indichi le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, idonee a rendere evidenti le ragioni di opportunità dell’anonimizzazione. Nel caso specifico, osserva la Sezione, non si comprende come la diffusione della sentenza possa riflettersi negativamente sull’attività lavorativa della convenuta, posto che le condotte contestate nulla hanno a che vedere con la professione svolta.

Quanto alla regolazione delle spese, la Sezione dà atto che la giurisprudenza contabile non esprime un orientamento definito, e ritiene maggiormente persuasivo l’indirizzo secondo cui non sussistono i presupposti della compensazione, non rientrando la fattispecie in alcuno dei casi ammessi dall’art. 31, comma 3, cod. giust. cont. Richiamato il principio della soccombenza virtuale (Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018), la Corte ravvisa sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto attoreo e condanna la convenuta alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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