Definizione del giudizio contabile mediante rito abbreviato con pagamento ridotto del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 201 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti, l’istituto del rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. consente di definire anticipatamente il giudizio, su istanza del convenuto, con il pagamento di una somma determinata dal collegio nella misura acconsentita dalla procura regionale. L’effettivo e tempestivo versamento, in unica soluzione, dell’importo così fissato integra la fattispecie estintiva del processo, che viene dichiarato definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione agevolata non elimina l’obbligo di condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia, ex artt. 130, comma 8, 31, commi 1 e 5, e 199, comma 2, c.g.c., atteso che la natura satisfattiva del procedimento esclude in radice le circostanze legittimanti la compensazione.

Il Fatto

La procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Calabria citava in giudizio un funzionario di polizia municipale, dipendente di un comune, per una condotta di ingiustificato assenteismo dal servizio, ritenuta fonte di un danno patrimoniale di € 880,10 e di un danno all’immagine dell’ente di € 10.000, per un totale di € 10.880,10.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., allegando il parere favorevole del procuratore regionale e offrendo il pagamento del 25% della somma contestata. Il collegio, con decreto, accoglieva l’istanza e determinava l’importo dovuto nella misura acconsentita dalla procura, fissando l’udienza per la verifica dell’avvenuto versamento.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha accertato che il convenuto aveva provveduto, nei termini previsti, al versamento in unica soluzione della somma di € 2.500,00 indicata nel decreto di ammissione, producendo la ricevuta del bonifico e l’ordinativo di incasso emesso dall’ente creditore. Tale adempimento integrale e tempestivo realizza la condizione cui l’art. 130, comma 7, c.g.c. subordina l’effetto estintivo del giudizio.

La natura del procedimento, che si risolve nel pagamento di una somma a parziale ristoro del danno, comporta la declaratoria di definizione del processo ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia, in applicazione del combinato disposto degli artt. 130, comma 8, 31, commi 1, 3 e 5, e 199, comma 2, c.g.c.

La corte ha precisato che le modalità satisfattive del rito abbreviato rendono strutturalmente incompatibile l’ipotesi di compensazione delle spese prevista dall’art. 31, comma 3, c.g.c., richiamando il costante orientamento delle sezioni giurisdizionali territoriali.

L’esito è stato la declaratoria di definizione del giudizio nei confronti del convenuto, con condanna al pagamento delle spese in favore dell’Erario, quantificate nella nota a margine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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