Esecuzione: l’istanza sull’esecutività del titolo impone l’udienza camerale (Cass. pen. Sez. I n. 28263 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., il giudice può provvedere de plano con decreto motivato solo quando la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata, perché proposta in difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di istanza già rigettata. Superata la verifica preliminare di ammissibilità, il giudice deve fissare l’udienza in camera di consiglio, con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, e decidere con ordinanza. L’istanza che investe l’esecutività del titolo esecutivo non rientra tra le competenze per le quali l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. autorizza il rito senza formalità. L’ordinanza emessa de plano fuori dei casi previsti è nulla e va annullata con rinvio.

Il Fatto

Il condannato ha proposto istanza al Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo di dichiarare la non esecutività della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, per vizi inerenti la dichiarazione di contumacia e la notifica dell’estratto contumaciale, con contestuale restituzione in termini per impugnare. Nel merito ha evidenziato di aver saputo della condanna solo nel 2019.

Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con provvedimento emesso de plano, rilevando la regolarità del procedimento e delle notifiche. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, con cui la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 666 cod. proc. pen., per avere il giudice provveduto senza fissare l’udienza in camera di consiglio e senza contraddittorio. La doglianza è fondata.

Il Collegio ricostruisce il sistema. La fase esecutiva è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc. pen. e dagli artt. 181-bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen.. Il rito ordinario è quello dell’art. 666 cod. proc. pen.: alla richiesta segue una valutazione preliminare di ammissibilità. Solo se la richiesta appare a prima lettura manifestamente infondata, o è mera riproposizione di analoga istanza già rigettata, il giudice, sentito il pubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare udienza, con decreto motivato ricorribile per cassazione. Superata la verifica, il giudice fissa l’udienza camerale, con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, e provvede con ordinanza.

Il rito dell’art. 666 cod. proc. pen. si applica in via ordinaria alle competenze degli artt. 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen. e a tutte quelle per cui non è espressamente previsto un procedimento diverso. Per le competenze degli artt. 667 e 676 cod. proc. pen. — tassativamente elencate, tra cui l’estinzione del reato o della pena, le pene accessorie, la confisca, la restituzione delle cose sequestrate — il rito è invece quello dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento de plano impugnabile con opposizione davanti allo stesso giudice, che a quel punto deve fissare l’udienza camerale.

Nel caso di specie la questione concerne l’esecutività del titolo esecutivo e non rientra tra le ipotesi dell’art. 676 cod. proc. pen.. Superata la preliminare valutazione di ammissibilità, unica ipotesi in cui il giudice avrebbe potuto procedere de plano sentito il pubblico ministero, il giudice doveva fissare l’udienza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 666, comma 4, cod. proc. pen., con partecipazione necessaria delle parti.

L’ordinanza, pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge, è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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