Riciclaggio configurabile anche senza querela per il reato presupposto (Cass. pen. Sez. II n. 28262 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio è configurabile anche quando difetti una condizione di procedibilità del reato presupposto, poiché gli artt. 648, quinto comma, e 648-bis, ultimo comma, cod. pen. ne ammettono la sussistenza a prescindere dalla querela. Ai fini della consumazione è sufficiente la mera realizzazione di un ostacolo, e non un assoluto impedimento, all’identificazione della provenienza delittuosa. Integra la condotta tipica il trasferimento o la sostituzione di valori che importino mutamento della titolarità dei beni e illecita reimmissione nel circuito economico: vi rientra il deposito in banca di denaro di provenienza illecita, per la fungibilità del bene. Sul piano soggettivo è sufficiente la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro. Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale ha rigettato l’appello contro il provvedimento che aveva negato la revoca del sequestro preventivo. Il procedimento riguarda somme di denaro ricevute dal ricorrente a mezzo bonifico e confluite sui conti di una cooperativa edilizia, oltre al successivo trasferimento di quote della stessa cooperativa.
La difesa deduce l’insussistenza del riciclaggio per mancata querela in relazione al reato presupposto di infedeltà patrimoniale, nonché vizi di motivazione in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo della fattispecie. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura sull’assenza della condizione di procedibilità. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 648, quinto comma, e 648-bis, ultimo comma, cod. pen., che prevedono la configurabilità del riciclaggio anche quando difetti la querela per il reato presupposto. La doglianza è quindi destituita di fondamento.
Quanto agli elementi costitutivi del reato, la Corte rileva che le censure non sono consentite in sede di legittimità, perché involgono difetti di motivazione già dedotti in appello e affrontati in termini precisi dal Tribunale. Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito.
Nel merito, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto sussistenti gli elementi del reato in considerazione della ricezione di una somma di provenienza delittuosa e del conseguente accredito sui conti della cooperativa. La Corte ribadisce che, ai fini della consumazione del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, il trasferimento o la sostituzione di valori importano mutamento della titolarità dei beni con illecita reimmissione nel circuito economico idonea a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa.
La norma considera sufficiente la mera realizzazione di un ostacolo, non un assoluto impedimento, rispetto all’identificazione della provenienza. In tema di operazioni bancarie, rientra tra le condotte idonee anche il deposito di denaro illecito, poiché la fungibilità del bene comporta la sostituzione con denaro pulito, essendo l’istituto tenuto a restituire il tantundem (Sez. II n. 36121 del 24.05.2019; Sez. II n. 4855 del 22.12.2022; Sez. II n. 13352 del 14.03.2023; Sez. II n. 10939 del 12.01.2024).
È escluso che l’avvenuta identificazione delle operazioni da parte degli inquirenti escluda la punibilità per difetto di concreta capacità decettiva, perché una tale interpretazione renderebbe non punibile qualsiasi condotta accertata. Sul piano soggettivo è sufficiente la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro (Sez. V n. 21925 del 17.04.2018; Sez. II n. 36893 del 28.05.2018). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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