Partecipazione ad associazione mafiosa per sola messa a disposizione del sodalizio (Cass. pen. Sez. II n. 12428 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, prevista e punita dall’art. 416-bis, primo comma, cod. pen., si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Tale condotta non si esaurisce in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in un’affermazione di status, ma implica un’attivazione fattiva a favore della consorteria. La commissione dei reati-scopo, di qualunque tipo, non è necessaria ai fini della prova della partecipazione. Costituisce comportamento concludente, idoneo a integrare indizio di intraneità, la conoscenza dell’organigramma, dell’identità dei capi e dei gregari e delle dinamiche associative. Nel giudizio di rinvio il giudice conserva la pienezza del potere valutativo sul materiale probatorio, salvo il divieto di ripetere il percorso logico già censurato.

Il Fatto

La Corte di appello, quale giudice del rinvio, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e confermava nel resto la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. L’imputato, dipendente di una società operante nel settore dei servizi sanitari, proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

Con il primo contestava la sussistenza di un organismo camorristico unitario, deducendo l’assenza di prove sull’infiltrazione criminale negli appalti e qualificando il rapporto tra la società e il clan in termini di mera estorsione. Con il secondo lamentava l’eccessiva asprezza della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto insuperabilmente generico, perché fraintende il perimetro cognitivo rimesso al giudice del rinvio e non si confronta con il concreto discorso giustificativo della sentenza impugnata. La Sez. VI n. 27667 del 19/05/2021 aveva già escluso l’ipotesi di un nucleo associativo autonomo e disomogeneo rispetto al clan di riferimento, affermando l’identità dell’organizzazione oggetto di contestazione e rinviando al merito per il nuovo giudizio sulle condotte partecipative.

Nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., il giudice deve compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo il divieto di ripetere il percorso logico già censurato; spetta a lui in via esclusiva ricostruire i fatti e apprezzare il valore delle fonti di prova (Sez. III n. 34794 del 19/05/2017). Non era dunque più in contestazione l’insussistenza di un nucleo associativo autonomo.

Il giudice del rinvio ha fondato la colpevolezza sulla parte più rilevante del compendio captativo, dal quale il ricorrente emerge come soggetto affatto intraneo al sodalizio, con un ruolo di primo piano nella gestione dei rapporti tra il clan e la società di cui era dipendente. Egli operava come intermediario, organizzava le strategie di intervento, era consapevole delle intimidazioni contro i sindacalisti e delle assunzioni pilotate, e partecipava alle dinamiche interne all’associazione, fino a ipotizzare la propria dissociazione in caso di mancato ascolto.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021 e Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, secondo cui la partecipazione implica un’attivazione fattiva che attribuisca concretezza e riconoscibilità al “prendere parte”. La conoscenza dell’organigramma e delle dinamiche associative costituisce comportamento concludente (Sez. V n. 25838 del 23/07/2020; Sez. II n. 27428 del 03/03/2017), e la commissione dei reati-scopo non è necessaria ai fini della prova (Sez. IV n. 11470 del 09/03/2021).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche riposa su congrua motivazione, che valorizza l’assenza di ravvedimento e la versione autoassolutoria dell’imputato; non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. II n. 23903 del 15/07/2020). Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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