Commissario ad acta per l’esecuzione del titolo di spese processuali (TAR Campania n. 499 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un titolo di condanna alle spese processuali, il ricorrente deve dare prova della notificazione del titolo, del suo passaggio in giudicato e del decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Accertata la fondatezza della pretesa in difetto di prova dell’esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Con ricorso notificato il 10 novembre 2025 e depositato il 22 successivo, l’Istituto ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Salerno ha condannato il Comune di Battipaglia al rimborso delle spese processuali in favore dell’Istituto stesso, liquidate in complessive euro 2.777,00, oltre accessori di legge.

Il ricorrente ha dedotto la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine di legge di 120 giorni, il passaggio in giudicato della decisione e la sua mancata esecuzione, chiedendo l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni del giudizio di ottemperanza, che l’art. 114 cod. proc. amm. consente di esperire ai fini dell’attuazione del giudicato. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che la sentenza azionata è stata notificata all’amministrazione il 3 giugno 2024 a mezzo PEC e che è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio giudiziario di Salerno in data 22 novembre 2024.

Il Tribunale accerta, inoltre, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine opera quale condizione di ammissibilità della domanda di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e risulta integralmente maturato, non essendo stata data prova alcuna di un pagamento medio tempore intervenuto.

Le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza risultano, allo stato, inadempiute, in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’esecuzione del titolo azionato. Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione di provvedere entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a idoneo funzionario. L’organo straordinario interviene previa formale richiesta della parte ricorrente, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine concesso e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale della somma.

Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario porre in essere tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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