Revoca contributo post-sisma e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 247 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla revoca di un contributo pubblico concesso per la ricostruzione post-sisma e alla conseguente richiesta di restituzione delle somme appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca non sia fondata su una nuova ponderazione dell’interesse pubblico o sul riesame della legittimità dell’atto di concessione, ma su vizi attinenti alla concreta esecuzione del rapporto, come l’inosservanza degli obblighi relativi alla scelta delle imprese. In tale fase successiva all’erogazione, la posizione del privato beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo, essendo il fondamento dell’attribuzione patrimoniale indicato direttamente dalla legge, che ne fissa requisiti oggettivi e soggettivi senza lasciare all’amministrazione margini di discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo. Il diniego di autotutela segue la medesima giurisdizione del provvedimento di revoca cui si riferisce, in applicazione del principio del petitum sostanziale, non potendo la stessa domanda sostanziale essere sottoposta a giudici diversi a seconda dello strumento processuale prescelto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari site in un aggregato edilizio dell’Aquila danneggiato dal sisma del 2009, si erano costituiti in un consorzio per la gestione della pratica di ricostruzione, affidandone la presidenza a uno dei condomini. Il Comune aveva concesso al consorzio un contributo per la riparazione dell’aggregato, poi integralmente erogato e speso, senza che fossero mossi rilievi sulle opere eseguite. Sciolto il consorzio nel 2022, a distanza di quasi quattro anni l’amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca del contributo e contestuale ingiunzione di restituzione delle somme, rivolto alla ex presidente del consorzio e, in solido, ai singoli proprietari consorziati, sulla base di rilievi concernenti l’impresa che aveva eseguito i lavori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che la revoca impugnata non era stata disposta per motivi di interesse pubblico o per una nuova ponderazione dei presupposti della concessione, bensì per questioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori, ossia per l’inosservanza degli obblighi che disciplinano il rapporto conseguente all’erogazione del contributo. Tale profilo colloca la controversia nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, nella quale la posizione del privato perde la natura di interesse legittimo e assume quella di diritto soggettivo alla conservazione della somma percepita.
Il Tribunale ha richiamato il proprio precedente orientamento, secondo cui l’attribuzione dei contributi post-sisma non è soggetta a valutazione discrezionale dell’amministrazione, chiamata a una mera attività di accertamento dei presupposti legislativamente predeterminati. Ne deriva che anche l’atto di ripetizione del contributo per difetto dei presupposti non costituisce esercizio del potere autoritativo di autotutela, ma manifestazione di un’autotutela privatistica, incidente su una posizione di diritto soggettivo.
Il Collegio ha inoltre affermato che il diniego di autotutela non può essere soggetto a una giurisdizione diversa da quella del provvedimento per cui l’autotutela è richiesta, in applicazione del principio del petitum sostanziale, per evitare che la medesima domanda sia devoluta a giudici diversi a seconda dello strumento processuale impiegato. La natura della pronuncia ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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