Improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 371 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il diniego di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto, superando l’atto impugnato e facendo venir meno l’utilità della decisione. La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso, non contrastata dalle altre parti, impone al giudice di prendere atto della carenza di interesse e di dichiarare l’improcedibilità. L’istanza di riunione di ricorsi connessi costituisce, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., scelta facoltativa e discrezionale del giudice, rispondente a ragioni di mera opportunità e di economicità processuale, non sindacabile in sé. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato il provvedimento con cui l’ATS aveva negato l’attribuzione del codice stalla, rilevando l’assenza di un presupposto normativo in ragione dell’avvio, da parte del Comune, del procedimento di annullamento in autotutela della SCIA aziendale. Il diniego impugnato richiamava la comunicazione comunale di avvio del procedimento, adottata ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Nel corso del giudizio, dopo la rinuncia all’istanza cautelare, l’ATS ha attribuito il codice di identificazione di stalla e il Comune ha annullato in autotutela l’avvio del procedimento di annullamento della SCIA. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione al ricorso RG 175/2024, proposta dal Comune e non formalmente rinunciata. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui la riunione risponde a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, funzionale all’economicità e alla speditezza dei giudizi, il Tribunale rileva che le esigenze di economia processuale sono già soddisfatte dalla fissazione di entrambi i ricorsi alla medesima udienza e che la coincidenza tra le parti è solo parziale. L’istanza è pertanto respinta.
Nel merito, il Collegio prende atto delle dichiarazioni della ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse e dell’adesione delle altre parti. Poiché l’ATS ha adottato il provvedimento di attribuzione del codice stalla, superando l’originario diniego oggetto dell’impugnativa, l’interesse originariamente azionato è venuto meno.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, con pronuncia di rigetto implicito dell’istanza di riunione.
Nota della Redazione
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