Cumulo di infermità e decorrenza dal congedo nella pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 64 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del secondo comma dell’art. 72 del d.P.R. n. 1092/1973, qualora le infermità o le lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria dell’invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, secondo la tabella F-1. Le patologie che abbiano dato luogo alla pensione privilegiata in categoria unica e quelle oggetto di distinta domanda di ascrizione rivestono valenza autonoma, sicché a ciascuna di esse va riconosciuta una specifica classificazione tabellare. Il diritto all’assegno di cumulo decorre dalla data del congedo se l’istanza è presentata entro il biennio di cui al terzo comma dell’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973. L’assegno in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, previsto dall’art. 3 della legge n. 111/1984, presuppone invece un’istanza di tramutamento e non può essere concesso in via retroattiva.
Il Fatto
Un ex dipendente della Polizia di Stato, riconosciuto vittima del dovere e collocato in congedo dal 27 gennaio 2017, era titolare di pensione privilegiata in prima categoria con assegno di superinvalidità, in relazione alle patologie riportate in un conflitto a fuoco. Nel 2019 aveva chiesto al Ministero dell’Interno l’ascrizione a classifica di una patologia psichiatrica e di esiti cicatriziali, e all’INPS l’antergazione dell’assegno integrativo in luogo del secondo e del terzo accompagnatore alla data del congedo.
Il Ministero aveva negato l’ascrizione della patologia psichiatrica e non si era pronunciato sugli esiti estetici; l’INPS aveva fissato la decorrenza dell’assegno al 1° novembre 2019. Il ricorso è stato proseguito dagli eredi dopo il decesso dell’interessato. La questione arriva al giudice sulla decorrenza e sulla classificazione delle infermità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla relazione del Collegio Medico Legale, che ha ascritto la patologia psichiatrica alla sesta categoria e gli esiti cicatriziali all’ottava categoria. Il consulente ha qualificato la prima come disturbo post-traumatico da stress cronicizzato con depressione maggiore, assimilandolo a una psico-nevrosi di media entità; quanto ai secondi, ha escluso disturbi funzionali apprezzabili, non essendo il volto interessato e risultando le lesioni di dimensioni contenute.
Il giudice osserva che entrambe le patologie oggetto di causa hanno valenza distinta rispetto all’infermità vertebrale e a quella neurologica poste a fondamento della pensione privilegiata. Nonostante la minore gravità, a ciascuna va riconosciuta una specifica ascrizione categoriale.
Trova quindi applicazione il secondo comma dell’art. 72 del d.P.R. n. 1092/1973: dal cumulo di un’infermità in sesta e di una in ottava categoria la tabella F-1 fa scaturire la quinta categoria. La decorrenza del cumulo resta quella già riconosciuta per la pensione privilegiata, cioè dal congedo, poiché l’istanza è stata presentata entro il biennio previsto dal terzo comma dell’art. 191 del medesimo d.P.R. Non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
È invece rigettata la domanda sull’assegno integrativo. L’art. 3, terzo comma, della legge n. 111/1984 attribuisce all’invalido la facoltà di chiedere l’assegnazione di due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno, la liquidazione di un assegno, ma l’esplicita necessità di un’istanza amministrativa ne dimostra la valenza alternativa rispetto all’assegnazione degli accompagnatori. Fintantoché manchi l’istanza di tramutamento non vi è titolo, e l’indennità non può essere concessa in via retroattiva.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica. La Corte dichiara il diritto all’assegno per cumulo in quinta categoria dal 27 gennaio 2017 e condanna il Ministero e l’INPS, in solido, al pagamento pro quota hereditatis, con interessi legali o rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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