Acquisto di partecipazione societaria e motivazione analitica ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 179 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti è chiamata a rendere, ex art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, sull’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria non ha effetti preclusivi: l’amministrazione, in caso di pronuncia in tutto o in parte negativa, può comunque procedere, ma è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsene, dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale. Il controllo verifica la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La consultazione pubblica imposta dall’art. 5, comma 2, T.U.S.P. ha ad oggetto lo schema di atto deliberativo, non essendo rimessa all’ente la scelta dell’oggetto. L’omessa valutazione della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato integra un difetto di motivazione, che la Sezione si limita a rilevare, esulando dal suo sindacato lo scrutinio nel merito dei profili concorrenziali.
Il Fatto
Il Comune di Campi Bisenzio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la deliberazione del Consiglio comunale dell’11 novembre 2025, con la quale ha approvato l’acquisto di una partecipazione diretta nella società Consiag Servizi Comuni S.r.l., mediante adesione a un aumento di capitale riservato, per una quota di euro 5.048,80 pari a circa il 7,14% del nuovo capitale sociale. L’operazione si collega all’affidamento diretto alla medesima società del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale, secondo il modulo dell’in house providing. L’atto è stato inviato alla Sezione in data 24 novembre 2025, ai fini del controllo ex art. 5, comma 3, T.U.S.P., con la documentazione a corredo: relazione tecnica illustrativa, verbale assembleare, piano industriale 2025-2027, statuto societario, bozza di contratto di servizio e relazione sul prezzo dell’aumento di capitale.
La società è qualificata come in house e il relativo statuto riserva la partecipazione ai soli soci pubblici. La questione sottoposta alla Corte riguarda l’ambito oggettivo del controllo, i profili formali di adozione dell’atto e la completezza dell’apparato motivazionale sui parametri giuridici ed economico-finanziari.
La Motivazione della Corte
La Sezione delinea anzitutto la fisionomia della funzione di controllo. Il legislatore ha qualificato la pronuncia come parere, privo di effetti preclusivi, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto deliberativo. In difetto di pronuncia, l’ente può procedere; in caso di parere negativo, può ugualmente costituire la società o acquisire la partecipazione, ma con onere di motivazione rafforzata e obbligo di pubblicazione delle ragioni del dissenso. La Corte richiama in proposito la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22, che ne ha individuato la ratio nella necessità di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione con gli strumenti del diritto privato.
Quanto all’ambito del sindacato, la Sezione precisa che il controllo ha ad oggetto il solo acquisto della partecipazione diretta e non il successivo affidamento in in house del servizio di manutenzione del verde, devoluto al giudice amministrativo. La funzione si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione.
Sui profili formali, l’atto è stato adottato con deliberazione consiliare, come richiesto dall’art. 8 T.U.S.P. e dall’art. 42 T.U.E.L., ed è corredato dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del parere del Collegio dei revisori. La Sezione rileva però che la consultazione pubblica ha avuto ad oggetto, formalmente, atti diversi dallo schema di atto deliberativo previsto dalla norma: la delibera di Giunta, la relazione tecnica, il piano industriale, lo statuto e la bozza di contratto di servizio. Considerata la sostanziale coincidenza delle informazioni portate a conoscenza degli amministrati, l’adempimento è ritenuto sostanzialmente assolto, con richiamo a una pedissequa applicazione pro futuro.
Rilevata invece l’omessa valutazione della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Corte precisa che lo scrutinio di merito di tali profili fuoriesce dalla propria cognizione, limitandosi a rappresentare l’assenza di motivazione.
Sui profili sostanziali, la Sezione esamina i parametri dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P. Quanto alle finalità istituzionali, l’atto dà il vincolo di scopo come presupposto e appare funzionale al successivo affidamento del servizio; la motivazione sul punto risulta carente, ma la riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità dell’ente consente di superare il rilievo. Il vincolo di attività è rispettato, rientrando la manutenzione del verde tra i servizi di interesse generale. Quanto alla sostenibilità finanziaria oggettiva, il piano industriale 2025-2027 offre conto economico, stato patrimoniale previsionale, budget di tesoreria e indicatori; l’onere è ritenuto assolto, con raccomandazione di monitorare i rischi geopolitici e la volatilità dei prezzi energetici. Quanto alla sostenibilità soggettiva, la Corte prende atto delle coperture di bilancio, ma segnala l’ampiezza della clausola statutaria sui versamenti e finanziamenti dei soci, non attenzionata dall’ente, per il rischio di elusione del divieto di soccorso finanziario. Infine, sulla convenienza economica il raffronto con il mercato è condotto per listini e non mediante una valutazione complessiva della spesa annua; l’onere è comunque ritenuto tendenzialmente assolto. Nel dispositivo la Corte non ravvisa elementi ostativi all’acquisto della partecipazione.
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Nota della Redazione
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