Coefficiente 2,44% Polizia di Stato solo dal 2022 non retroattivo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 89 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. Tale disposizione non costituisce norma di interpretazione autentica e non ha effetto retroattivo: essa è priva di indicazioni lessicali in tal senso, è intervenuta in assenza di contrasto giurisprudenziale e incontra i vincoli costituzionali di equilibrio dei bilanci. Ne consegue che il coefficiente di rendimento opera esclusivamente sui ratei pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2022, restando invariato il calcolo per i ratei anteriori.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1993 al 2020, ha chiesto il ricalcolo della pensione con l’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell’aliquota applicata dall’INPS per il personale civile. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di tredici anni e un mese, inferiore alla soglia dei diciotto anni, con collocazione nel sistema misto di calcolo.
Dopo un’istanza via PEC del 16 dicembre 2024 rimasta senza risposta nei centoventi giorni, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere la riliquidazione con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio e il pagamento degli arretrati. L’INPS, costituitosi, ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione ma solo dal 1° gennaio 2022, eccependo la parziale cessazione della materia del contendere per avere già corrisposto, con il rateo di dicembre 2025, la pensione adeguata, gli arretrati e gli interessi legali.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ambito temporale di applicazione dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il trattamento più favorevole già riconosciuto ai militari dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM. La Corte muove dalla constatazione che la norma ha colmato una disparità di trattamento creata dalla smilitarizzazione, attribuendo un diritto soggettivo pieno a chi ne soddisfa i presupposti applicativi.
Il ricorrente appartiene alla Polizia di Stato, è titolare di pensione liquidata con il sistema misto e al 31 dicembre 1995 possedeva tredici anni e un mese di anzianità contributiva: la richiesta di ricalcolo con l’aliquota del 2,44% è quindi fondata in diritto. Resta da definirne la portata temporale.
Sul punto la Corte richiama la Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 41/2022, che ha escluso la natura di interpretazione autentica della disposizione: manca ogni indicazione lessicale in tal senso, non vi era contrasto giurisprudenziale sulle norme sul trattamento pensionistico del personale di polizia, e la giurisprudenza contabile era orientata in senso contrario. La norma persegue una finalità perequativa, ma questa deve contemperarsi con i vincoli di equilibrio di bilancio degli artt. 81, 117 e 119 Cost., con la conseguenza che gli effetti del nuovo coefficiente si producono solo sui ratei dal 1° gennaio 2022.
Il principio è confermato dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che esclude l’efficacia retroattiva della legge, e dalla Corte costituzionale n. 33/2023, che ha ribadito l’orientamento restrittivo. Per i ratei fino al 31 dicembre 2021 il trattamento va quindi calcolato secondo il regime vigente all’epoca del pensionamento.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto al ricalcolo dal 1° gennaio 2022 e corresponsione delle differenze sugli arretrati, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria secondo il cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002. Poiché l’Istituto ha già adeguato il beneficio, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere come richiesto dalla stessa parte ricorrente, compensando le spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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