Nesso di causalità e pensione privilegiata: centralità del parere del CML (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 230 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata di cui all’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 presuppone che l’infermità sia dipendente da fatti di servizio e ascrivibile a una delle categorie della tabella A. La mera coincidenza temporale tra l’insorgenza della malattia e lo svolgimento del servizio non integra alcuna presunzione, assoluta o relativa, di dipendenza. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della competente Commissione medico-ospedaliera non vincola il giudice contabile, poiché il giudizio conclusivo è riservato al Comitato di verifica per le cause di servizio. Il giudice non si discosta dal parere del Collegio medico-legale quando questo sia puntualmente motivato e fondato sull’esame degli atti sanitari e amministrativi.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo, ha agito per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il trattamento pensionistico privilegiato per due infermità: una gastroduodenopatia e una periartrite scapolo-omerale destra con artrosi omolaterale. L’istanza pensionistica originaria era stata respinta con decreto del 28.10.2011 quanto alla patologia gastroduodenale, mentre per la patologia ortopedica era stata riconosciuta la dipendenza ma con attribuzione della sola indennità una tantum pari a tre annualità di ottava categoria, con successivo decreto del 15.2.2016.
Il primo giudizio era stato definito con sentenza reiettiva; la Sez. II d’Appello di questa Corte, con sentenza n. 162/2023, ha accolto l’impugnazione ravvisando il vizio di motivazione apparente e ha rinviato gli atti al primo giudice. Il giudizio è quindi riassunto davanti al Giudice unico delle pensioni, che ha disposto apposito approfondimento istruttorio mediante parere del Collegio medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973, che subordina la pensione privilegiata alla dipendenza dell’infermità da fatti di servizio e alla sua ascrivibilità a una delle categorie della tabella A. Per fatti di servizio si intendono eventi e circostanze strettamente correlati all’adempimento degli obblighi, riconoscibili secondo i principi della finalità di servizio e dell’attualizzazione del rischio.
La Corte ribadisce che la norma non contempla alcuna presunzione di dipendenza. Una mera coincidenza temporale tra servizio e insorgenza della malattia non basta a integrare il presupposto di legge. È ammessa anche l’infermità di natura endogena, purché il ricorrente indichi e documenti episodi o condizioni che, per il loro carattere eccezionale, possano assumere il ruolo di concause.
Quanto alla seconda infermità, l’art. 70 d.P.R. n. 1092/1973 riconosce il trattamento pensionistico per le infermità già dichiarate dipendenti da causa di servizio quando risultino di superiore entità o aggravate. Il giudizio di ascrivibilità sottende una valutazione medico-legale del grado di invalidazione della capacità lavorativa, espressa dai parametri delle tabelle A e B.
Nel caso concreto il Collegio medico-legale, nuovamente interpellato, ha escluso la dipendenza della gastroduodenopatia dal servizio e ha confermato che la periartrite è stata correttamente valutata e ascritta all’indennità già beneficiata. Il giudice non ravvisa motivi per discostarsi da tale parere, reso dopo un attento esame della documentazione sanitaria e amministrativa.
Il tentativo di opporre l’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 e l’attestazione contenuta nel foglio matricolare non convince: la verifica della dipendenza è rimessa per legge al Comitato di verifica, la cui competenza sarebbe altrimenti priva di senso. Le censure sulla gravità della patologia artrosica restano generiche. Il ricorso, privo di fondamento, è respinto e le spese sono compensate in ragione degli approfondimenti istruttori.
Nota della Redazione
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