Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 35 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in via amministrativa delle pretese del pensionato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: le spese processuali vanno poste a carico dell’ente previdenziale, che ha dato causa alla lite riconoscendo le ragioni della controparte solo dopo l’instaurazione del giudizio. La regola opera anche quando la parte resistente abbia integralmente soddisfatto le pretese azionate e le parti abbiano depositato istanza congiunta di cessazione.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite di un pensionato, titolare di pensioni di reversibilità, ha impugnato i provvedimenti con cui l’INPS aveva rideterminato i trattamenti e recuperato somme a titolo di indebito, per asserito superamento dei limiti reddituali previsti dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995.

L’ente aveva computato, tra i redditi rilevanti, somme che la ricorrente assumeva estranee al proprio patrimonio: l’indennità in caso di morte ex art. 2122 cod. civ. e un premio di risultato liquidato al coniuge ancora in vita. Dopo la rettifica della dichiarazione fiscale e la diffida, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza dell’indebito e la restituzione delle somme trattenute.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che, in data successiva alla proposizione del ricorso, l’INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con integrale soddisfacimento delle pretese azionate. L’ente ha accertato un ulteriore credito in favore della ricorrente e ha escluso dal computo reddituale la somma erroneamente imputata.

Il percorso dell’ente è documentato: dopo l’esclusione dell’indennità ex art. 2122 cod. civ., l’INPS ha individuato i premi di risultato erogati da Poste Italiane come reddito incidente sul cumulo; solo a seguito dell’intervento della ricorrente ha riconosciuto che l’importo era stato corrisposto direttamente al coniuge ancora in vita. La riliquidazione del 30 maggio 2025 ha così definito la posizione.

Alla luce di ciò, essendo le pretese integralmente accolte per effetto dell’intervento spontaneo dell’amministrazione resistente, e avendo entrambe le parti presentato istanza congiunta, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Sul piano delle spese, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, richiamando Cass. n. 7273/2016 e Cass. n. 24714/2022. L’INPS ha riconosciuto le pretese solo dopo l’instaurazione del giudizio, dando causa alla lite: le spese vanno quindi poste a suo carico, con distrazione alle procuratrici antistatarie, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., che rinvia agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La condanna segue anche in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con liquidazione come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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