Pensione privilegiata e nesso causale con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 38 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, il requisito della dipendenza da causa di servizio richiede che i fattori di servizio costituiscano causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità o della lesione invalidante, ai sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973. I fattori di servizio integrano tale requisito quando abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, in misura tale che, ove fossero mancati, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio deve pertanto esercitare un’influenza giuridicamente rilevante nel momento genetico o nel decorso evolutivo dell’infermità, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra l’insorgenza della patologia e la prestazione del servizio. Il giudice può fondare l’accertamento sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quando la relazione sia esaustiva, logicamente argomentata e coerente con il quadro documentale.

Il Fatto

Il ricorrente, già assistente coordinatore della Polizia di Stato, ha prestato servizio dal 1989 in diversi reparti, con incarichi operativi e di frontiera presso uno scalo marittimo e aereo, svolgendo pattuglia automontata, vigilanza sottobordo e controllo ai varchi doganali, con percorrenza annua attestata dall’Amministrazione in circa 10.000 km. Dispensato dal servizio dal 14.12.2021 per inabilità fisiche, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia rachidea — spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple e poliradicolopatia — e la conseguente pensione privilegiata.

L’I.N.P.S. ha respinto la domanda, richiamando il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del MEF che aveva escluso la dipendenza delle patologie dal servizio. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo in via principale il riconoscimento del nesso causale e, in subordine, l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità della domanda, asseritamente proposta al solo fine di ottenere la nomina del CTU, e ne ha contestato l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto affermato la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., quale ente competente alla liquidazione del trattamento pensionistico e autore del provvedimento impugnato. L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero è stata respinta: la domanda introduttiva risulta sufficientemente motivata, per l’illustrazione dei profili di censura del giudizio del C.V.C.S. e per la produzione di una relazione medico-legale di parte.

Nel merito, la Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 riconosce la pensione al militare le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della tabella A; l’art. 64 del medesimo d.P.R. stabilisce che le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

La Corte ha poi ribadito il criterio elaborato dalla propria giurisprudenza: i fattori di servizio integrano la concausa efficiente e determinante quando abbiano contribuito a determinare l’effetto dannoso in misura prevalente rispetto ai fattori estranei, sì che, ove fossero mancati, l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato. Il servizio deve quindi inscrivirsi nel momento genetico o nel decorso evolutivo dell’infermità, non bastando la mera coincidenza cronologica tra l’insorgenza della patologia e l’attività lavorativa.

Su queste basi il giudice ha aderito alle conclusioni del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, ritenute esaustive e coerenti con il quadro documentale. L’organo peritale ha valorizzato le sollecitazioni biomeccaniche reiterate e protratte delle strutture osteoarticolari rachidee, correlate all’attività automontata e al mantenimento di posture prolungate, riconoscendo al servizio prestato un ruolo concausale efficiente e determinante nell’insorgenza della patologia, ascritta a vita all’VIII categoria della tabella A. Il CML ha invece escluso che l’antecedente traumatico del 1999 abbia svolto un ruolo causale o concausale.

La domanda è stata pertanto accolta, con riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di VIII categoria della tabella A a decorrere dal 14.12.2021, data del congedo. Sugli arretrati spettano gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. La complessità delle questioni, che ha reso necessario l’approfondimento medico-legale, ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *