Conto giudiziale non conforme al modello 21: inammissibile il giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 31 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 e contenere gli elementi essenziali della gestione. La mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico, o di altro elemento essenziale, non consente di qualificare l’atto come rendiconto, né come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio di conto. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, previa parifica.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile della riscossione di un ente locale per l’esercizio finanziario 2020. Il giudizio di conto si è limitato alla verifica preliminare dell’ammissibilità del conto, che il magistrato relatore ha ritenuto reso in difformità dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali.
Con la relazione di irregolarità il relatore ha sottoposto al Collegio le criticità riscontrate, chiedendo una pronuncia preliminare sull’ammissibilità e sull’eventuale obbligo di ripresentazione. L’ente locale ha depositato memoria con il conto rettificato, ma non parificato, chiedendo l’ammissibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto. Per l’economo è previsto il modello 23, per l’agente contabile della riscossione il modello 21, che deve indicare le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione, i versamenti in tesoreria con numero di quietanza e importo, i totali e le note.
Nel conto in esame il Collegio rileva evidenti difformità rispetto al contenuto minimo del modello 21, come previsto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL, e dagli artt. 41 e 46 del Regolamento di contabilità dell’ente. Non è possibile evincere distintamente gli importi relativi alle operazioni di riscossione e versamento, perché aggregati in un’unica colonna priva di analiticità, con conseguente impossibilità di individuare gli scostamenti.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il conto redatto su modello irrituale, ma contenente gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), risponde alle finalità cui è preordinato e può qualificarsi conto giudiziale (C. Conti Sez. I n. 14/1985; Sezione giurisdizionale Marche n. 368/2021). Al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico non consente la qualifica dell’atto come rendiconto, né come conto giudiziale (Sezione giur. Piemonte n. 75/2018, Sezione giur. Sicilia n. 432/2020, n. 949/2021 e n. 1037/2021).
Il Collegio osserva che le criticità della relazione trovano sostanziale accettazione da parte dell’ente e emergono per tabulas, delineando un quadro di irregolarità che non assurge a condizione di gravi inadempienze. Tuttavia la mancanza di elementi essenziali e l’inattendibilità del periodo di esercizio della gestione impediscono la qualifica dell’atto come conto giudiziale.
Il giudizio è pertanto inammissibile, poiché il conto è stato presentato in difformità dal modello 21 e quelli versati in atti a rettifica non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO. Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, previa parifica. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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