Rito abbreviato contabile e definizione alternativa del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 28 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, e il tempestivo versamento della somma ritenuta congrua integrano una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio. Tale fattispecie non è riconducibile alla cessazione della materia del contendere, perché viene corrisposta solo una quota parte della pretesa attorea, né alle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c. Il pagamento della somma determina la declaratoria che nulla è più dovuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata. Le spese di lite restano a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio una dipendente a tempo indeterminato di una azienda sociosanitaria territoriale, con qualifica di infermiera professionale, contestando la indebita fruizione del congedo straordinario biennale per assistenza familiare a persona con grave handicap, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001. Il danno complessivamente quantificato ammontava a euro 30.149,43, oltre accessori e spese.
La convenuta si è costituita e ha presentato istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, dichiarandosi disponibile al versamento di euro 14.019,48, con parere positivo del Pubblico Ministero. All’udienza in camera di consiglio del 22.10.2025 il Collegio ha accolto la richiesta, determinando la somma dovuta e fissando in trenta giorni il termine per il versamento, con rinvio per la prosecuzione. All’udienza del 28.01.2026 la causa è stata discussa e le parti hanno chiesto concordemente la definizione con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’avvenuto pagamento. Risultano agli atti l’avviso di pagamento trasmesso dalla struttura sanitaria alla convenuta in data 04.11.2025 e la ricevuta di pagamento del 10.11.2025, per euro 14.019,48, con incameramento della somma da parte della struttura stessa. Il versamento è stato ritenuto puntuale rispetto a quanto stabilito all’udienza del 22.10.2025.
Su questa base la Corte ha dichiarato, ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata con l’atto di citazione del 09.04.2025.
La parte più significativa della motivazione riguarda la qualificazione giuridica dell’istituto. Il Collegio esclude la riconducibilità della fattispecie alla cessazione della materia del contendere. L’argomento è di ordine quantitativo: non è intervenuto l’intero pagamento richiesto dalla Procura attrice, ma solo il versamento di una quota parte dell’iniziale pretesa.
Il Collegio esclude altresì che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o previste da altra disposizione di legge. L’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato e il tempestivo e regolare versamento della somma ritenuta congrua valgono dunque ad integrare una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c.
La Corte richiama, a sostegno, propri precedenti in casi analoghi: C. conti, sez. Lombardia 12 febbraio 2018 n. 29 e id., sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120. Quanto alle spese di lite, liquidate in euro 93,10, esse sono poste a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.
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Nota della Redazione
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