Assenteismo fraudolento e danno all’immagine: rigetto del danno da sinallagma (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 89 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per assenteismo fraudolento, il danno da interruzione del sinallagma contrattuale costituisce voce autonoma e ulteriore rispetto alla retribuzione indebitamente percepita per le ore non lavorate, con la conseguenza che la relativa domanda è inammissibile ove non sorretta dalla prova di un pregiudizio diverso e non sovrapponibile a quello patrimoniale diretto. La condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, allontanandosi senza smarcatura del badge, integra gli estremi del dolo diretto e intenzionale, con conseguente responsabilità per il danno patrimoniale pari alla retribuzione oraria indebita. Sussiste altresì il danno all’immagine dell’amministrazione ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che il giudice contabile quantifica equitativamente applicando un coefficiente moltiplicatore al danno patrimoniale diretto, in luogo della mensilità lorda prospettata dall’attore. La mancata smarcatura del badge integra occultamento doloso e preclude la decorrenza della prescrizione dal singolo episodio retributivo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio due dipendenti amministrativi in servizio presso una struttura ospedaliera, contestando ripetuti episodi di assenteismo fraudolento accertati dalla Guardia di Finanza attraverso videoriprese, controllo delle timbrature e verifica delle targhe dei veicoli. L’attore chiedeva la condanna al risarcimento di tre voci: il danno patrimoniale diretto pari alla retribuzione delle ore di assenza ingiustificata, il danno indiretto da interruzione del sinallagma contrattuale, quantificato equitativamente, e il danno all’immagine della struttura sanitaria, determinato nel sestuplo dello stipendio mensile lordo.
I convenuti eccepivano, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione, l’assenza di prova delle condotte per mancanza di un giudicato penale, l’inutilizzabilità degli atti della polizia giudiziaria formati fuori dal contraddittorio, l’insussistenza di dolo o colpa grave e l’assenza di danno, invocando anche ore di straordinario non retribuite. La causa, discussa in pubblica udienza, veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. Nella fattispecie ricorre un’ipotesi di occultamento doloso, poiché la volontaria mancata smarcatura del badge ha reso non conoscibile il danno; il dies a quo va quindi fissato al momento della segnalazione alla Procura contabile. Inoltre la costituzione di parte civile della struttura nel giudizio penale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione fino alla definizione del processo.
Nel merito, la Corte accoglie parzialmente la domanda. Rigetta la richiesta di risarcimento del danno da interruzione del sinallagma contrattuale, rilevando che essa resta una mera ipotesi priva di riscontro probatorio. L’attore non ha dimostrato un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto alla retribuzione indebitamente corrisposta, incorrendo in un’inammissibile duplicazione della medesima voce di danno con indebita locupletazione in favore dell’amministrazione.
Quanto al danno patrimoniale diretto, il Collegio lo riconosce integralmente sulla base del compendio probatorio, ritenuto coerente e convincente. Il riconoscimento dei convenuti e l’accertamento dei singoli episodi risultano fondati non solo sul confronto tra documenti e videoriprese, ma anche sulle targhe dei veicoli. La Corte esclude che le ore di straordinario non retribuite possano operare in compensazione, poiché tale credito non è liquido ed esigibile e il suo accertamento esorbita dalla giurisdizione contabile. Sul piano soggettivo ravvisa il dolo diretto e intenzionale, sufficiente la coscienza e volontà di non timbrare regolarmente le uscite.
È invece accolta la domanda relativa al danno all’immagine. Ricorrono tutti gli elementi costitutivi della figura speciale di responsabilità: la condotta fraudolenta e il clamor fori, documentato dall’ampio risalto mediatico nazionale e internazionale della vicenda, con lesione all’immagine di un settore particolarmente sensibile.
Sulla quantificazione, il Collegio si discosta dal criterio lineare dell’attore. Assume quale base di calcolo il danno patrimoniale diretto, applicando un coefficiente moltiplicatore parametrato al numero degli episodi e alla condotta concreta: dieci volte per un convenuto e dodici per l’altro. Il dispositivo accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti al risarcimento delle somme così determinate, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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