Quota 100, lavoro occasionale entro i limiti di tolleranza e indebito ridotto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 30 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo della pensione anticipata "Quota 100" con i redditi da lavoro, previsto dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, non è violato quando l’attività lavorativa successiva alla liquidazione del trattamento sia del tutto occasionale e di importo minimo. Il lavoro prestato per un solo giorno, con emolumento largamente inferiore alla soglia di euro 5.000 lordi annui che la stessa norma pone per il lavoro autonomo occasionale, non perfeziona una fattispecie stabile di lavoro subordinato né una ipotesi di incumulabilità. Conseguentemente l’indebito previdenziale non può coincidere con l’intero trattamento pensionistico dell’anno di riferimento, ma va limitato all’importo del reddito effettivamente percepito, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione "Quota 100" con decorrenza 1.2.2021, nel mese di ottobre 2022 svolgeva attività lavorativa per un solo giorno quale comparsa in un film, percependo un emolumento di euro 231,00, risultante dalla certificazione unica e dall’estratto contributivo.

Con provvedimento del 19.5.2023 l’INPS riliquidava la pensione, annullando il trattamento per l’intero anno 2022 e recuperando un indebito di euro 32.724,12. Il ricorso amministrativo veniva respinto dal Comitato Provinciale. Il ricorrente chiedeva quindi accertarsi la inesistenza, o in subordine l’irripetibilità, dell’indebito e il diritto alla pensione per il 2022, sostenendo che la norma configura una incumulabilità, con mera decurtazione del reddito da lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico affronta direttamente il merito, in assenza di questioni preliminari, e ritiene il ricorso fondato. È dimostrato che il beneficiario del meccanismo di quiescenza anticipata ha svolto attività lavorativa dopo la liquidazione del trattamento, ma la vicenda concreta presenta caratteri peculiari.

La prestazione di comparsa, limitata a una sola giornata, è valutata come del tutto occasionale: per la sua evidente brevità non ha generato una fattispecie stabile di lavoro subordinato. L’emolumento di euro 231,00 risulta dalla certificazione unica e dall’estratto contributivo.

Il Giudice Unico osserva che la norma preclusiva ammetteva comunque la possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma sino al limite di euro 5.000,00. Il lavoro occasionale espletato poteva ragionevolmente rientrare, in considerazione delle finalità della previsione, nei limiti di tolleranza ammessi dalla fattispecie normativa. Non è dunque perfezionata un’ipotesi di incumulabilità.

La decisione si fonda su una valutazione di ragionevolezza, che tiene conto del dibattito giurisprudenziale ancora aperto sulle conseguenze concrete dell’incumulabilità rispetto a prestazioni lavorative espletate prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia. La parte ricorrente aveva domandato in via principale la riquantificazione dell’indebito nella somma di euro 231,00.

Nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la domanda è accolta per quanto di ragione. Le spese del giudizio sono compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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