Impossibile accertare il carico del conto: approvazione e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 7 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, quando il supplemento di istruttoria non consente di accertare il carico per indisponibilità dei dati storici necessari al riscontro, il giudice contabile può approvare il conto e disporre il discarico dell’agente contabile. La compilazione d’ufficio del conto e la sua parificazione in assenza di perdite o ammanchi non impediscono la definizione favorevole all’agente. L’impossibilità oggettiva di verificare il carico, non imputabile all’agente, preclude la configurazione di un addebito e impone la chiusura del giudizio con l’approvazione del conto.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna ha depositato il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno di una struttura ricettiva per l’esercizio 2017. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, dopo l’inottemperanza dell’agente contabile, ed è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 139 cod. giust. cont. Il conto è stato parificato, prima dal Capo Area e poi, su indicazione del Magistrato relatore in ordine al principio di alterità, con determina del Direttore generale.
Il conto evidenziava nessuna somma riscossa e nessuna somma versata. La Procura regionale, preso atto della parificazione e dell’assenza di perdite, ha chiesto il discarico dell’agente contabile. La questione è giunta all’attenzione del Collegio perché dalla documentazione non era possibile accertare la correttezza del carico indicato a zero.
La Motivazione della Corte
Il Magistrato relatore ha chiesto l’iscrizione a ruolo in base all’art. 147, comma 3, lett. a) cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. Nel caso di specie il conto risultava a zero, senza somme riscosse né versate.
In una prima udienza il Collegio ha rilevato che dagli atti non era possibile verificare la correttezza del carico. L’agente contabile non aveva presentato le dichiarazioni trimestrali relative all’anno considerato, circostanza evidenziata dal Comune nella relazione di sintesi. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario un approfondimento sull’effettivo carico del conto e ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore con l’ordinanza n. 57 del 18 luglio 2025.
Nel supplemento istruttorio il Comune ha rappresentato di non disporre dell’accesso diretto ai dati sulle presenze antecedenti al 2020. La Questura, in risposta a una richiesta analoga formulata in passato per giudizi omologhi, aveva già precisato di poter risalire esclusivamente ai dati dei pernottamenti degli ultimi cinque anni. Il controllo richiesto dal Collegio è risultato pertanto non eseguibile.
All’esito dell’istruttoria il Collegio ha acclarato l’impossibilità di accertare il carico del conto giudiziale. In adesione alle conclusioni della Procura regionale, ha approvato il conto e ha disposto il discarico dell’agente contabile. La definizione riposa sull’assenza di perdite o ammanchi e sull’impossibilità oggettiva del riscontro, non imputabile all’agente. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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